Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13551 del 30/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 5 Num. 13551 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 30/05/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, d7f-7_43
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
g.
53

3 tu
Fozzi

o
CIONA

*

Ct. 16940/09 (Avv. C. M. Pisana)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 10017/09
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
GALEOTTI Giuseppe
in punto
annullamento della sentenza n. 100/26/07 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Firenze.
PREMESSO
Che con nota del 4.09.12 n. 55630 la Direzione Provinciale di Lucca ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 30.10.12

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA