Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13551 del 02/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli
Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è
rappresentata e difesa.
– ricorrente-
contro
SKY NETWORK TECNOLOGIES S.P.A
– intimata –
per la cassazione dellà sentenza n. 456/34/12 della Commissione
tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, depositata
il
giorno 11 dicembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 febbraio 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
Fatto
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, nei confronti della Sky Network Technologies S.p.A. (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania (d’ora in poi C.T.R.), in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento relativa a IVA e IRES dell’anno di imposta 2002, ne aveva dichiarato inammissibile l’appello (proposto avverso la prima decisione di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Società) perchè la notificazione era mancante della sottoscrizione dell’Ufficiale giudiziario (nella specie il messo notificatore) in calce alla relazione di notifica;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. lbis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016 n. 197.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 1 e 4, laddove la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello, perchè carente della sottoscrizione nella relata del messo notificatore, quando, in realtà, la notificazione dell’impugnazione era avvenuta a mezzo del servizio postale e, in questo caso, secondo l’art. 4, comma 3, invocato, “l’avviso di ricevimento costituisce la prova dell’avvenuta notificazione”, con la conseguenza che, nella fattispecie, era rilevante non la sottoscrizione dell’Ufficiale notificatore, ma quella apposta dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento;
2.con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione della decisione circa un punto decisivo della controversia laddove la C.T.R. non aveva illustrato le ragioni per le quali la documentazione allegata dall’Ufficio, ossia gli avvisi di ricevimento debitamente sottoscritti dall’ufficiale postale, non potesse essere considerata valida al fine della legittima e rituale proposizione dell’atto di appello;
3 con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la nullità della notificazione dell’atto di appello non poteva essere pronunciata avendo l’atto raggiunto il suo scopo;
4. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. Risulta in atti che l’atto di appello venne notificato dall’Ufficio, a mezzo del servizio postale, come previsto, in virtù del richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dal D.Lgs. cit., art. 20, comma 2;
4.1. trova, pertanto, applicazione il principio consolidato (v., tra le altre, Cass. n. 25095 del 07/12/2016) secondo cui “Nel processo tributario, ove l’appellante notifichi l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, la disciplina applicabile è quella concernente il servizio postale ordinario dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982” con la conseguenza che non vi è bisogno di alcuna relata e che, ai fini della ritualità della notificazione, ciò che
vale è unicamente la sottoscrizione dell’Ufficiale postale (nella specie presente nell’avviso di ricevimento);
5. in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. Sicilia-sezione di Catania per l’esame ed il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CommiSSione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020