Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13551 del 01/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 01/07/2016), n.13551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11250/2014 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PADOVANI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1220/2011 R.G.V.G. della CORTE D’APPET LO di

LECCE de112/11/2013, depositato i120/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 19.7.2011 P.L. adiva la Corte d’appello di Lecce per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2. Processo presupposto un giudizio pensionistico innanzi alla sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti, instaurato nel 1997 e definito con sentenza pubblicata l’11.1.2011.

Resistendo il predetto Ministero, la Corte d’appello con decreto del 20.11.2013 rigettava la domanda, in considerazione del mancato deposito dell’istanza di prelievo di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dalla L. n. 104 del 2010.

Per la cassazione di tale decreto P.L. ricorre sulla base di un solo motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in L. n. 133 del 2008 e successive modifiche, L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 CEDU. Nel richiamare giurisprudenza di questa Corte, parte ricorrente sostiene che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, è applicabile solo ai giudizi amministrativi, tra cui non rientra il processo innanzi alla Corte dei conti, che per giunta non prevede un mezzo sollecitatorio analogo all’istanza di prelievo.

2. – Il motivo è fondato.

In tema di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte dei Conti, la presentazione della cosiddetta istanza di prelievo, di cui del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, non costituisce requisito per la proponibilità della domanda, ai sensi del D.L. del 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di onere gravante la parte del solo procedimento amministrativo, quale non è il processo contabile, che resta assoggettato a regole proprie, senza che la citata norma processuale possa trovarvi applicazione, stante la sua natura delimitativa dell’esercizio del diritto di azione e, dunque, di stretta interpretazione (Cass. n. 25833/10).

E’, pertanto, da escludere, ai fini applicativi della tutela della L. n. 89 del 2001, che il processo pensionistico presupposto svoltosi innanzi alla Corte dei conti soggiaccia al medesimo presupposto di proponibilità contemplato per il giudizio amministrativo. Di riflesso, quindi, l’illegittimità del decreto impugnato, che ha dato per scontata una perfetta equiparazione tra l’uno e l’altro procedimento.

3. – In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame di merito, nel rispetto del principio di diritto anzi detto, statuendo anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA