Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13550 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1471-2020 proposto da:
F.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO FOLENGO,
49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2165/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 21/11/2018 R.G.N. 405/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 21 novembre 2018, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame di F.W., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva, infatti, l’insussistenza dei requisiti di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e così pure umanitaria, sull’essenziale rilievo della stabilizzazione, in esito alle elezioni democratiche del 6 aprile 2017, della situazione politica del (OMISSIS), per la vittoria del partito favorevole al nuovo presidente B., dopo la fuga del precedente, Y.J., dittatore che per circa un ventennio aveva sistematicamente e violentemente represso ogni forma di dissenso politico, conculcando la libertà di stampa e i diritti umani fondamentali;
3. era venuta pertanto meno la ragione (di natura politica, essendo egli nipote di un esponente del partito (OMISSIS), di opposizione al regime dittatoriale, arrestato nel corso di una manifestazione di protesta, torturato ed ucciso) per la quale il richiedente era fuggito dal proprio Paese, difettando alcun pericolo in caso di rimpatrio;
4. con atto notificato il 13 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorso è inammissibile, in quanto notificato a mezzo PEC il 13 gennaio 2020, ad oltre tredici mesi dalla data di notificazione della pubblicazione della sentenza, a cura della cancelleria (21 novembre 2018) al difensore del richiedente della sentenza della Corte d’appello, ricorribile per cassazione nel termine semestrale stabilito dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, dalla data suddetta (Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 13 maggio 2020, n. 8827);
2. l’istituto della rimessione in termini, invocato dal ricorrente ed applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà (Cass. 4 aprile 2013, n. 8216; Cass. 23 novembre 2018, n. 30512; Cass. s.u. 4 dicembre 2020, n. 27773: con riguardo anche a sentenze del Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare);
3. nel caso di specie, non sussiste in concreto alcuna causa non imputabile, tanto meno riferibile ad evento che presenti il carattere dell’assolutezza, per la genericità dell’allegazione di condizione di semianalfabetismo del richiedente, in difetto di alcun riscontro e in ogni caso in sè non ostativa, essendovi stata la notificazione della cancelleria di pubblicazione della sentenza al suo difensore, non essendo poi previsto, in ordine alla sua lamentata assenza, un obbligo di traduzione integrale del provvedimento, nella lingua originaria o in altra veicolare conosciuta, previsto soltanto per il decreto di espulsione amministrativa;
4. la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è seguita da alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021