Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13550 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Studio Raffa s.a.s., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Lisbona 9, presso l’avv.
ZIMATORE Valerio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
Equitalia S.p.A.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 94/10/07 dell’1/12/07.
udito l’avv. Valerio Zimatore;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contribuente contro una cartella di pagamento IVA, in quanto non notificata.
La società resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo l’Agenzia deduce il difetto di interesse della società contribuente ad impugnare una cartella di pagamento non notificata.
Al riguardo, va premesso che l’interpretazione del ricorso introduttivo compete al giudice del merito, cosicchè deve aversi per assodato – a nulla rilevando che tale tesi fosse contraddetta in giudizio dall’Ufficio – che la società contribuente ha impugnato non l’estratto del ruolo bensì una cartella di pagamento, non notificata, per IVA e IRAP 1999.
Ciò posto, il mezzo appare manifestamente fondato, atteso che, nel sistema del processo tributario, il ricorso è dato al contribuente avverso atti che esprimono una pretesa tributaria, in quanto siano a lui resi noti, come del resto è confermato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, secondo cui – salvo il caso di silenzio-rifiuto – il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto.
Deve pertanto escludersi, a prescindere dall’ampiezza, dell’interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che il contribuente abbia interesse ad impugnare atti di imposizione tributaria a lui non notificati”;
che la società contribuente ha presentato una memoria;
che il collegio condivide la proposta del relatore, ribadendo che, dalla sentenza impugnata, risulta che “il ricorso originario è stato promosso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA e IRAP anno 99” e non già avverso l’estratto del ruolo;
che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo;
che appare equo, attesa la singolarità della fattispecie, disporre l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010