Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1355 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14043/2019 proposto da:

O.O.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzina

Salvatore, elettivamente domiciliato all’indirizzo pec

vincenzina.salvatore.avvocatiavellinopec.it;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il giorno

28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) O.O.J. per le ragioni che seguono:

Con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato ha condiviso il giudizio di non credibilità del ricorrente espresso dalla C.T. anconetana poichè la vicenda non è stata adeguatamente circostanziata in rapporto ai fatti essenziali determinanti l’espatrio e presenta molteplici contraddizioni sui punti principali della storia personale. Ne consegue l’infondatezza del timore di subire atti persecutori diretti ed attuali ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 7.

In merito alla mancata concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), attesa la non credibilità del ricorrente, non sono emersi elementi sufficienti a comprovare il rischio di subire torture o altre forme di trattamenti inumani o degradanti, tenuto conto che nello Stato di provenienza sono presenti istituzioni in grado di fornire adeguata protezione in caso di pericolo effettivo.

Tantomeno è risultata integrata l’ipotesi di danno grave di cui dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.. Invero, alla luce delle numerose fonti internazionali consultate (pag. 2-4 del provvedimento impugnato), la Nigeria non è caratterizzata da un livello di violenza indiscriminata, derivante da situazioni di conflitto armato o internazionale, tale da costituire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile per la sola presenza nel territorio.

Da ultimo, è negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè non si ravvisano condizioni individuali di elevata vulnerabilità che, ancorchè credibili e giustificate, precludano, in caso di rimpatrio, la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Con il primo motivo di ricorso di lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, comma 1, lett. e) e art. 7 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8. Il Tribunale si è limitato a recepire in modo pedissequo il giudizio negativo di credibilità del ricorrente espresso dalla C.T., mentre avrebbe dovuto e potuto approfondire la posizione del richiedente anche mediante l’utilizzo dei poteri istruttori che gli competono. Di fatti, l’esame della domanda non è stato condotto alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente in Nigeria e tale omissione non può ritenersi superata in forza di un’asserita inattendibilità del racconto reso in sede di audizione.

Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, per avere il giudice del merito negato ingiustamente il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante l’attuale situazione di instabilità socio-politica che caratterizza la zona di provenienza del ricorrente. Alla luce di queste considerazione risulta fondato il rischio di subire un danno grave così come delineato dall’art. 14 cit..

Da ultimo, si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6, poichè, nel caso di specie, sussistono le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente non solo ha fornito un resoconto puntuale ed articolato della sua vicenda personale, bensì ha dato prova di una crescente integrazione sociale e lavorativa in Italia, con la conseguenza che il diniego della protezione umanitaria si palesa illegittimo.

I motivi di ricorso sono inammissibili per difetto di specificità.

Con riferimento al difetto di credibilità del ricorrente, la difesa non ha fornito elementi volti a superare tale giudizio negativo, dolendosi genericamente del pedissequo accoglimento, da parte del Collegio giudicante, delle conclusioni cui è pervenuta la C.T. e limitandosi a prospettare una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate. Una censura siffatta attiene esclusivamente al merito e, quindi, non può essere sollevata in sede di legittimità (si veda Cass. Sez. I, n. 3340 del 2019, Cass. Sez. I, n. 21377 del 2019 e Cass. Sez. I, n. 2561 del 2020).

Preso atto di ciò, si ricorda che, in seno alla giurisprudenza di questa Corte, si è consolidato il principio in forza del quale la valutazione di credibilità soggettiva del richiedente costituisce una premessa indispensabile affinchè il giudice eserciti i suoi poteri officiosi di approfondimento istruttorio in relazione all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (Cass., Sez. III, 08819/2020; Cass., Sez. I, 24361/2020; per un indirizzo ancora più restrittivo si veda Cass., Sez. II, 08367/2020; Cass., Sez. III, 11924/2020; Cass., Sez. I, 15794/2019; Cass., Sez. VI-I, 16925/2018). Pertanto, il Tribunale ha correttamente negato la sussistenza di atti persecutori diretti ed attuali, nonchè del rischio di subire danni gravi ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. cit..

In merito all’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c), dell’art. 14 cit., la quale non richiede la prova di alcuna personalizzazione del rischio (si veda Cass., Sez. I, 19224/2020; Cass., Sez. I, 13940/2020; Cass., Sez. I, 14350/2020), la parte ricorrente ha lamentato una generica violazione del dovere di cooperazione istruttoria di cui all’art. 8 D.Lgs. cit., venendo meno all’onere di indicare le fonti specifiche che, secondo la sua prospettazione, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, attesa la puntuale indicazione di esse nel provvedimento impugnato. (Cass., Sez. I, 22769/2020). Nel caso di specie, l’onere allegativo a carico della parte non può ritenersi soddisfatto in forza del mero richiamo, nel ricorso per Cassazione, del rapporto della Farnesina (13 agosto 2018) che raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi in Nigeria.

Da ultimo, il Tribunale ha correttamente motivato il giudizio prognostico negativo di vulnerabilità sulla base di una valutazione comparativa tra la situazione individuale del richiedente in Italia e quella alla quale sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Per contro, la difesa, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (si veda Cass., Sez. III, n. 22528/2020), non ha dato prova di alcuna causa di vulnerabilità, affermando l’esistenza di un’astratta integrazione sociale e lavorativa del richiedente in Italia, senza produrre alcuna documentazione atta a comprovarla.

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA