Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1355 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21279/2018 r.g. proposto da:

A.S.M.S.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Chiara Costagliola, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Mario Menghini n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Pasquale

Porfilio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data

5.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/7/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli – decidendo sulle domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate da A.S.M.S.M., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego delle stesse da parte della Commissione territoriale di Caserta – ha rigettato le predette domande, confermando, pertanto, il provvedimento reso dalla commissione. Il tribunale ha ritenuto non necessaria l’audizione personale del richiedente; ha ricordato che il ricorrente era proveniente dal distretto di (OMISSIS), e che aveva narrato di aver timore di essere ucciso dagli assassini del padre, i quali erano alcuni rapinatori che agivano nella città di (OMISSIS) e di essersi trasferito con la sua famiglia presso la nonna, in un villaggio a 250 km da (OMISSIS). Il tribunale ha così ritenuto che non fosse accoglibile la domanda di protezione internazionale sia perchè le ragioni sottese alla decisione di espatriare erano in realtà solo di carattere economico e sia perchè nella regione di sua provenienza non si assisteva ad uri violenza indiscriminata tale da legittimare la richiesta di protezione sussidiaria, potendosi riscontrare solo una situazione di criticità sociopolitica all’interno del Bangladesh. Il tribunale ha, infine, ritenuto che il richiedente non si trovasse in una condizione di vulnerabilità e dunque suscettibile di essere protetto con il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; ha invero evidenziato che il richiedente aveva solo un lavoro a tempo determinato, che non gli consentiva l’autosufficienza economica e che, al contrario, in Pakistan risultava essere proprietario di terreni e di un ristorante a (OMISSIS).

2. Il decreto, pubblicato il 5.6.2018, è stato impugnato da S.M.S.M. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Si evidenzia la mancata valutazione da parte del tribunale della situazione socio-politica del paese di provenienza e del pericolo di morte sopra evidenziato, al fine del riconoscimento della richiesta protezione umanitaria.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancata valutazione della documentazione allegata al ricorso in primo grado, con la quale si intendeva dimostrare lo svolgimento da parte del ricorrente di lavori di volontariato e, dunque, la integrazione sociale del richiedente.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Già il primo motivo è inammissibile per come formulato.

Sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, si pretende da parte del ricorrente una rivalutazione di merito da parte di questa Corte di legittimità dei presupposti applicativi della reclamata protezione umanitaria attraverso la formulazione di censure, peraltro generiche, sul pericolo di morte del richiedente in caso di rimpatrio, e ciò peraltro a fronte di una motivazione che, in modo argomentato, ha chiarito l’assenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, come tale legata alla mancanza di una stabile occupazione in Italia e comunque ad una situazione di non indigenza nel Bangladesh.

3.2 Anche il secondo motivo è inammissibile sia perchè non coglie la ratio decidendi della motivazione, e cioè la mancata allegazione, nel grado del merito, da parte del richiedente di quella valutazione comparativa degli interessi coinvolti cui la giurisprudenza di questa Corte subordina, ora, il riconoscimento della protezione umanitaria (v. Cass. 4455/2018), sia perchè il ricorrente non indica il grado di decisività della documentazione, del cui omesso esame si duole, ai fini del decidere.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità in ragione della mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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