Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1355 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13934-2012 proposto da:

CENTRO GENERALE MACCHINE SRL – (OMISSIS) – IN PERSONA DELL’AMM.RE

UNICO E LEGALE RAPP.TE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO SABUCCO;

– ricorrente –

contro

MAIA DUE SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO – (OMISSIS) –

IN PERSONA DEL LIQUIDATORE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

GHIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Meineri Giovanni difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Pivanti Andrea con delega depositata in udienza

dell’Avv. Ghia Lucio difensore della controricorrente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 1.4.2010 il Tribunale di Udine dichiarava risolto il contratto di compravendita tra Maia Due spa e De Cicco srl. accertava il diritto dell’attrice alla restituzione dei macchinari dagli attuali possessori o detentori, condannava De Cicco srl al risarcimento dei danni nei confronti della srl C.G.M. e dichiarava inammissibile l’analoga domanda della d.o.o. Ortis Commerce nei confronti della C.G.M. per tardività.

Il giudizio era stato incoato da Maia Due contro De Cicco srl, Centro Generale Macchine e la società di diritto estero d.o.o. Ortis Commerce per la risoluzione dei due contratti di compravendita di macchinari industriali nei confronti della prima convenuta e in rivendica di alcuni degli stessi detenuti dalle altre due convenute.

La pretesa si fondava sui contratti 11.7.2005 e 20.9.2005 con patto di riservato dominio regolarmente trascritto.

La De Cicco aveva denunciato il furto di tutti i macchinari in parte poi ritrovati presso la d.o.o. Ortis commerce, cui erano stati venduti da C.G.M.; a seguito del sequestro da parte della polizia croata il giudice penale non aveva concesso il dissequestro e la restituzione all’attrice per l’opposizione degli indagati proclamatisi possessori di buona fede.

C.G.M. e d.o.o. Ortis Commmerce con le rispettive comparse di costituzione avevano chiesto il rigetto delle domande ed in subordine la d.o.o. Ortis Commerce la condanna di C.G.M ai danni. e quest’ultima di De Cicco e di soggetti mai evocati in giudizio.

Proposto appello da Centro Commerciale macchine e da d.o.o. Ortis Commerce, la Corte di appello di Trieste, con sentenza 16.2.2012, rigettava i gravami rilevando che la d.o.o. Ortis commerce era estranea al rapporto contrattuale tra le parti originarie e che la comune doglianza sull’inopponibilità al terzo dei diritti del proprietario perchè dai macchinari erano state asportate le targhette era infondata spettando al possessore la dimostrazione di aver ispezionato il manufatto e di non aver potuto riscontare segni dell’asportazione.

Ricorre Centro Commerciale Macchine srl con tre motivi, resiste con controricorso Maia Due spa in liquidazione e concordato preventivo, che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione degli artt. 101, 102, 331, 132, 161, 171 e 291 c.p.c. per avere la Corte di appello statuito che la De Cicco era estinta da anni al momento della notifica dell’appello per cui una sentenza emessa nei confronti di soggetto inesistente è nulla.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli arti. 2697 e 2698 c.c. in punto della mancata prova dell’inadempimento contrattuale della De Cieco dei contratti in data (OMISSIS) e vizi di motivazione perchè l’illegittimità della dichiarazione di contumacia della De Cieco si riverbera anche sul punto della prova dell’inadempimento contrattuale.

Col terzo motivo si denunzia violazione della L. n. 1329 del 1965, artt. 1. 3, 5 e dell’art. 1524 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c. perchè la decisione della Corte di appello di porre a carico del compratore l’onere di ispezionare le macchine e di verificare se potessero essere rinvenuti alcuni fori che potessero far ipotizzare la presenza di una targhetta è ingiusto ed immotivato.

Ciò premesso si osserva:

La sentenza impugnata indica tra le parti del giudizio di appello De Cieco già corrente in (OMISSIS), cancellata dal registro delle imprese in data 2.4.2007, e statuisce che nulla va ordinato alle parti appellanti anche per la manifesta scindibilità del rapporto del quale è titolare la società estinta rispetto alla questione dibattuta in appello.

Statuisce che la d.o.o. Ortis commerce era estranea al rapporto contrattuale tra le parti originarie e che la comune doglianza sull’inopponibilità al terzo dei diritti del proprietario perchè dai macchinari erano state asportate le targhette era infondata spettando al possessore la dimostrazione di aver ispezionato il manufatto e di non aver potuto riscontare segni dell’asportazione.

Le censure, pur ammissibili dovendosi rigettare l’eccezione di difetto di autosufficienza, sono infondate.

Il primo motivo è infondato in relazione alla affermata e non compiutamente censurata scindibilità del rapporto correttamente affermata dalla Corte di appello a pagina 23 nel riferimento all’autonomia dell’azione di rivendica ed al diritto di sequela nei confronti dei terzi.

In ordine al secondo motivo la censura appare nuova posto che la sentenza a pagina 26 riferisce solo di una impugnazione della Ortis Commerce ed è comunque inidonea a confutare la ratio decidendi che parte dal presupposto non censurato di un patto di riservato dominio regolarmente trascritto ed imputa il mancato controllo dell’asportazione delle targhette.

Ciò consente di rigettare anche il terzo motivo avendo la sentenza fatto corretto riferimento alle risultanze processuali nè si riportano le asserite richieste istruttorie non ammesse, non consentendo di valutarne la decisività rispetto ad una decisione che correttamente imputa al possessore la dimostrazione di aver ispezionato il manufatto produttivo e di non aver potuto riscontrare segni dell’asportazione delle targhette che lasciano dei buchi al poste delle viti alle quali le stesse erano punzonate.

In particolare la sentenza ha correttamente disatteso la tesi dell’inopponibilità al terzo acquirente dei diritti del proprietario perchè dai macchinari erano state asportate le targhette di riconoscimento imposte dalla Legge Sabatini perchè, una volta accertato da documenti fidefacienti e non contestati, che le targhette erano state apposte, la successiva circostanza della manomissione di terzi non svuota di tutela giuridica i diritti del proprietario che ha regolarmente adempiuto agli obblighi formali di pubblicità e può opporre i suoi diritti nei confronti del terzo possessore del macchinario rimasto privo delle targhette apposte.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 4200 di cui 4000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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