Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13549 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1513/2013 proposto da:

Cooperativa Sirio a r.l., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Circonvallazione Clodia n. 5, presso l’avvocato Boccia Loreta,

rappresentata e difesa dall’avvocato Cieri Fiorenzo, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a., e per essa

quale mandataria con rappresentanza Intesa San Paolo Group Services

Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rubicone n. 42,

presso l’avvocato Rotili Carlo Alfredo, rappresentata e difesa

dall’avvocato D’ercole Bruno, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 978/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Bruno D’Ercole che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Cooperativa Sirio a r.l. ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, all’esecuzione intrapresa da San Paolo IMI S.p.A., incorporante il Banco di Napoli S.p.A., quale mandataria della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., in forza di cambiali emesse da D.M.L., quale Presidente della Cooperativa, in favore di Fratelli I. S.r.l., che le aveva scontate presso la banca.

A fondamento dell’opposizione quest’ultima ha sostenuto che il D.M.L. avrebbe agito in mancanza di legittimazione negoziale, spendendo illegittimamente il nome della Cooperativa, in forza di un accordo truffaldino intercorso con il creditore cambiario Fratelli I. S.r.l., del quale doveva ritenersi consapevole la banca, cui le cambiali erano state girate in forza di un contratto di sconto.

2. – Nel contraddittorio con la parte opposta, che ha resistito all’opposizione, il Tribunale adito l’ha accolta, dichiarando che San Paolo IMI S.p.A. non aveva titolo per agire esecutivamente nei confronti della Cooperativa.

3. – Contro la sentenza San Paolo IMI S.p.A. ha proposto appello che, nel contraddittorio con la Cooperativa Sirio a r.l., la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 3 settembre 2012, ha accolto, riformando la sentenza impugnata e rigettando l’opposizione all’esecuzione intrapresa dalla stessa Cooperativa.

Ha in breve ritenuto la Corte d’appello:

– che nel 1996 il Banco di Napoli S.p.A. aveva proceduto allo sconto di 53 cambiali per il complessivo importo di Lire 1.590.000.000 emesse dalla Cooperativa Sirio a r.l. in favore di Fratelli I. S.r.l., cambiali che, in forza del contratto di sconto, erano state girate in pieno alla banca;

– che l’emissione delle cambiali non poteva ritenersi estranea all’oggetto sociale della Cooperativa, costituito dalla costruzione di alloggi da assegnare ai soci, trattandosi di effetti cambiari rilasciati a favore dell’appaltatore incaricato proprio della realizzazione di quegli alloggi;

– che nell’aprile 2001 lo stesso Banco di Napoli S.p.A., quale mandatario della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., cui esso aveva ceduto, tra l’altro, in data 31 dicembre 1996, l’insieme dei propri crediti in sofferenza, per effetto D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 3, comma 6, convertito in L. del 19 novembre 1996, n. 588, recante: “Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli”, non essendo state onorate le cambiali, era intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare promossa da altro creditore nei confronti della Cooperativa, sulla base dei menzionati titoli, facendo valere un credito del complessivo importo di Lire 1.785.107.409;

– che la Cooperativa non poteva opporre al Banco di Napoli S.p.A., quale legittimo possessore delle cambiali, le eccezioni fondate sui rapporti interni con il precedente creditore Fratelli I. S.r.l., salva la prova che la banca avesse agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo;

– che il Banco di Napoli S.p.A. non aveva mai avuto rapporti con la Cooperativa e non risultava aver avuto alcun interesse a danneggiare intenzionalmente la medesima, non essendo ravvisabili elementi tali da far ritenere che esso, all’atto dell’operazione di sconto bancario, potesse avere anche soltanto sospettato che tra il Presidente della Cooperativa e Fratelli I. S.r.l. un accordo volto all’emissione delle cambiali allo scopo di favorire l’ottenimento di un finanziamento da parte della banca.

4. – Per la cassazione della sentenza la Cooperativa Sirio a r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a., e per essa quale mandataria con rappresentanza Intesa San Paolo Group Services Società Consortile per Azioni, ha resistito con controricorso illustrato da memoria deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tre motivi.

1.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1 ratione temporis ex art. 11 disp. gen. approvate con R.D. n. 262 del 1942; art. 11 Legge Cambiaria; artt. 1858 e 1859 c.c.). Insufficienza ed illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Sostiene in breve la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che l’emissione delle cambiali, nel frangente considerato, non fosse estranea all’oggetto sociale della Cooperativa.

1.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 1263 e 1993 c.c.). Insufficienza ed illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Il motivo è volto a denunciare l’errore commesso dalla Corte di merito nel non avvedersi del coinvolgimento del Banco di Napoli S.p.A. nell’operazione di finanziamento illecito di Fratelli I. S.r.l. per il tramite dell’emissione delle cambiali da parte del D.M.L., poi scontate presso la banca.

1.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3). Insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Anche tale motivo è volto a sottolineare che tutta l’operazione dell’emissione delle cambiali e del loro sconto era stata attuata grazie alla fattiva collaborazione di funzionari bancari coinvolti nella vicenda, che, agendo nell’esercizio delle loro funzioni, avrebbero dovuto indurre a ritenere il coinvolgimento della stessa banca.

2. – L’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente per essere stata avanzata l’istanza di notificazione del ricorso per cassazione non già dalla ricorrente, ma da soggetto ad essa estraneo, la Cooperativa D.V. a r.l., è infondata, giacchè è del tutto palese che l’indicazione di tale soggetto (pure coinvolto nella complessiva vicenda) è stato il frutto di un mero errore materiale, che, del resto, non ha impedito il raggiungimento dello scopo, avendo la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a. compiutamente spiegato le proprie difese.

3. – Il ricorso va respinto.

3.1. – E’ infondato il primo composito motivo simultaneamente proposto sotto specie di violazione di legge e vizio di motivazione.

3.1.1. – Vale al riguardo osservare, quanto al primo profilo, che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Ricorre in altri termini la violazione di legge ogni qualvolta vi è un vizio nell’individuazione o nell’attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa.

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso in esame, dunque, la cooperativa ricorrente non ha in realtà denunciato nè che la Corte d’appello dell’Aquila abbia violato, nè che abbia falsamente applicato, nei sensi poc’anzi indicati, le norme indicate in rubrica, ma ha viceversa censurato il ragionamento in fatto svolto dal giudice di merito, laddove ha riconosciuto che il rilascio delle cambiali da parte del D.M.L., ed in favore dell’appaltatore, non poteva dirsi estraneo all’oggetto sociale della cooperativa medesima.

3.1.2. – Quanto al vizio di motivazione, occorre dire che la sentenza è stata pronunciata il 3 settembre 2012, sicchè trova applicazione l’art. 360 c.p.c., numero 5, nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, dall’art. 2.

E’ stato in proposito chiarito che il “fatto”, contemplato dalla citata disposizione, è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152). Si può trattare di un fatto principale ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche di un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass. 5 giugno 2009, n. 12990).

Il punto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Dunque, a pena di inammissibilità, il motivo deve contenere l’indicazione della precisa risultanza mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso (Cass. n. 4980/2014; Cass. n. 4849/2009) nonchè delle ragioni per le quali si sarebbe giunti senza dubbio ad una decisione diversa (Cass. n. 19150/2016; Cass. n. 25756/2014).

Anche nel vigore della precedente versione, è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la corte di cassazione di procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) con la precisazione che il riferimento al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della quaestio facti fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037).

Nel caso in esame, dunque, resta solo da osservare che la ricorrente, lungi dal denunciare un vizio nell’apprezzamento di un fatto decisivo, nel senso storico-naturalistico appena ricordato, ha in realtà inteso rimettere in discussione il giudizio di merito compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha osservato che non poteva in concreto ritenersi l’estraneità, rispetto all’oggetto sociale costituito dalla costruzione di alloggi da assegnare ai soci, della emissione di effetti cambiari rilasciati a favore dell’appaltatore incaricato proprio della realizzazione di quegli alloggi, rientranti nel programma di essa cooperativa edilizia, potendosi invece ritenere estranei all’oggetto sociale esclusivamente quegli atti che per il loro contenuto non siano idonei a soddisfare alcuna delle esigenze ipotizzabili in relazione al tipo di attività economica che risulta dalla descrizione statutaria, ovvero che non si pongono in rapporto di funzionalità con tale attività principale: sicchè neppure in astratto potrebbe ipotizzarsi per una cooperativa edilizia l’estraneità all’oggetto sociale dell’emissione di effetti cambiari a favore dell’appaltatore a pagamento del prezzo ovvero per anticipazione sul prezzo dell’appalto.

Trattasi di motivazione congrua e logica e come tale sfugge al sindacato di questa Corte.

3.2. – Sono infondati il secondo e terzo motivo, tra loro collegati, che pure denunciano simultaneamente violazione di legge e vizio di motivazione.

Richiamate dunque le reguale iuris riassunte ai p. 3.1.1. e 3.1.2., è agevole osservare che, anche in questo caso, la Corte d’appello, dopo aver riconosciuto che il presidente della cooperativa aveva agito al fine di favorire l’appaltatore, come accertato in sede penale, ha posto in evidenza come detta circostanza fosse del tutto irrilevante nei confronti della banca, la quale, nel ricevere gli effetti cambiari per le operazioni di sconto, non solo non aveva mai avuto rapporti con la Cooperativa Sirio, ma non avrebbe potuto avere alcun interesse nè alcun programma volto a danneggiare intenzionalmente quest’ultima, non essendo d’altro canto ravvisabili elementi e circostanze tali da far ritenere che la banca, all’atto dell’operazione di sconto, potesse aver ritenuto, sospettato o solamente intuito che potesse esservi tra il presidente della cooperativa l’appaltatore un accordo di qualsiasi genere.

A fronte di detta motivazione, anch’essa congrua e logica, la ricorrente ha prospettato una complessiva rilettura del materiale istruttorio disponibile, volta a valorizzare taluni elementi (l’importo complessivo delle cambiali sarebbe stato superiore al costo finale degli alloggi; lo I. era indebitato con sistema bancario; la banca non avrebbe erogato allo I. alcuna somma; tutte circostanze non si sa da dove desunte) che, a suo dire, complessivamente, avrebbero provato il coinvolgimento diretto della banca nell’operazione di finanziamento dello I.: ma, come si è già osservato, la valutazione delle risultanze degli atti di causa spetta esclusivamente al giudice di merito, ed è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione di procedere al diretto scrutinio del merito.

Resta da aggiungere, quanto al terzo motivo, che la ricorrente ha fatto riferimento ad un accertamento eseguito in sede penale dal quale sarebbe emersa la fattiva collaborazione di funzionari bancari coinvolti nella vicenda, che, agendo nell’esercizio delle loro funzioni, avrebbero determinato la riconduzione degli effetti del loro operato alla banca di appartenenza: ma al riguardo il ricorso è totalmente carente del requisito di autosufficienza, giacchè non è dato comprendere come e dove le “richiamate sentenze penali emesse nei giudizi celebrati in danno degli imputati D.M.L., R.M., I.R.P.G.” avrebbero “chiaramente evidenziato la reità dell’operazione legata al rilascio ed alla spendita delle cambiali attuata grazie alla fattiva collaborazione di funzionari bancari coinvolti nella vicenda”.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima Sezione civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA