Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13549 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13549 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma///j3
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
…… .3..0..
…………..
’
Att. 42495/11 (Avv. Di Matteo)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 28595/11
L’AGENZL> DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
COLUFEdSRL
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 72/07/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre.
PREMESSO
Che con nota n. 92461/12 l’a Direzione Provinciale di Treviso del 13/8/12
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
-affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’alt. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma,
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale