Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13549 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Castellini 24, presso l’avv. Antonio Sposato, rappresentato e difeso

dall’avv. FROGIERO Antonio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 98/50/08 del 28/4/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

” N.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro avvisi di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i due motivi il ricorrente, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, lamenta l’erroneità della sentenza quanto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza dei motivi specifici di impugnazione.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il ricorrente, assumendo l’erroneità della motivazione in diritto, prospetta un problema di interpretazione delle norme indicate e avrebbe dovuto perciò formulare, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un quesito di diritto”;

che il ricorrente ha presentato una memoria, deducendo che nel ricorso sono formulati i quesiti di diritto, pur se raggruppati al termine dell’atto;

che il collegio rileva che effettivamente alla pag. 7 del ricorso si rinvengono i quesiti di diritto relativi ai tre (e non due) motivi;

che peraltro i quesiti stessi sono del tutto inidonei, risolvendosi nella astratta richiesta di interpretazione delle norme di rito di cui si denuncia la violazione, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di costituzione dell’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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