Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13549 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14508/2014 proposto da:

INTERNATIONAL MARINE SYSTEM SRL, in persona dell’Amministratore

Unico e Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, Via CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’Avvocato

FEDERICO BONOLI, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 695/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROLL A del 26/11/2013, depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Lica Minicucci per delega verbale dell’Avvocato

Federico Bonoli difensore della ricorrente, che si riporta alla

memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello della “International Marine System srl” appello proposto contro la sentenza n. 404/52/2012 della CTP di Roma che aveva già respinto il ricorso della predetta società – ed ha perciò confermato integralmente l’avviso di accertamento con cui – previo verbale di constatazione della GdF –

l’Agenzia aveva recuperato a tassazione ai fini IRES-IVA-IRAP per l’anno 2004 maggiori redditi per somme percepite fuori contabilità, siccome emergenti dalle indagini espletate con la verifica delle risultanze dei conti correnti bancari intestati alla legale rappresentante ed amministratrice della società contribuente.

La predetta CTR – dato atto che la contribuente aveva protestato che si trattava di canoni di locazione di posti barca riscossi sulla base di mandato da parte dei proprietari ai quali venivano successivamente riversati, previa trattenuta di una percentuale di mediazione, sicchè si era trattato di una partita di giro, non potendosi gli incassi qualificare come ricavi – ha motivato la decisione (per quanto qui ancora rileva) nel senso che i movimenti bancari dimostravano lo svolgimento di una attività non dichiarata e parallela rispetto a quella ufficiale, a riscontro della quale non esisteva alcuna attestazione fiscale dei rapporti nè con gli affittuari dei posti barca nè con i proprietari nè a riguardo delle assente provvigioni percentuali sugli incassi. Neppure il “mandato” era stato mai esibito e le movimentazioni bancarie apparivano divergenti rispetto alla contabilità regolare della società.

Perciò, dalla complessiva condotta della società e dall’uso del conto corrente bancario personale dell’amministratrice emergeva l’esistenza di ricavi non dichiarati, peraltro calcolati anche per difetto, nulla potendo escludere che – oltre a quelli transitati sul conto corrente – fossero stati incassati anche altri proventi per contanti.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte intimata non si è difesa e si è tardivamente costituita con atto volto alla conservazione della facoltà di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo, motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, “attesa la natura di accertamento parziale ex art. 41 bis del citato decreto) la parte ricorrente si duole – se ben si intende, perchè il motivo è colorito di una serie di considerazioni che con l’assunto centrale non si correlano – del fatto che “la natura del metodo assunto….dall’ufficio finanziario ha tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’accertamento parziale, perciò dovendosi ritenere estranee le “ricostruzioni induttive dalle quali trae origine la presunzione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39”. Tuttavia, la parte ricorrente fa osservare che “un accertamento induttivo è legittimato qualora siano provate le omissioni gravi, ripetute e numerose delle scritture contabili, ovvero qualora il ricorso a presunzioni semplici…si pervenga ad invalidare le risultanze contabili aziendali, circostanze fattuali e di diritto non sussistenti nel caso di specie”.

Il motivo appare inammissibile, per violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, oltre che manifestamente infondato.

Ed infatti la parte ricorrente non ha preliminarmente dato conto del se e del come la questione oggetto della censura sia stata prospettata e valorizzata nel corso dei pregressi gradi di merito (ed in specie in quello di appello), per quanto il giudicante non se ne sia in alcun modo occupato, sì che l’onere di autosufficienza del ricorso – sul punto – avrebbe dovuto apparire di maggior rigoroso assolvimento. Per contro, parte ricorrente ha allusivamente asserito che “la prefata impugnativa non soggiace ad alcuna istanza di parte, in quanto rilevabile in ogni caso d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio (di merito e di legittimità), essendo compito del giudice verificare la correttezza e la regolarità della norma su cui si basa l’atto amministrativo, prima di esaminarlo nella sua contezza”. Di tale ultimo assunto la parte ricorrente non ha fornito giustificazione alcuna, sicchè non vi è ragione di argomentare più di tanto sulla sua manifesta infondatezza, bastando la semplice menzione della disciplina di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59;

art. 360 c.p.c.) onde evidenziare che nella presente sede non hanno titolo di emersione le ragioni di doglianza che non siano correlate ad una esplicita ragione di impugnazione risalente al primo grado di giudizio, ivi comprese quelle concernenti “la regolarità della norma su cui si basa l’atto amministrativo”.

Per ragione di completezza, mette conto di rilevare anche la manifesta infondatezza del profilo di doglianza (irritualmente mescolato a quello già esaminato in precedenza) con il quale si lamenta il difetto dei presupposti per l’adozione di un accertamento induttivo, alla luce del fatto che l’esistenza di detti presupposti emerge solarmente dalla stessa lettura della pronuncia qui impugnata, nella quale si da conto della costante divergenza tra le movimentazioni bancarie oggetto di indagine e la “contabilità regolare della società”.

Con il secondo motivo di impugnazione (intestato alla violazione di numerose norme di legge, ma concretamente sviluppato nella diversa ottica del vizio di “omesso esame di un punto decisivo”) la parte ricorrente si duole del “mancato esame di elementi probatori”…”tali da invalidare con giudizio di certezza e non di mera probabilità l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato” e prospetta che “dai rilievi documentali versati dalla contribuente nelle sedi di merito….si evince palesemente che gli importi totali di cui al dettaglio fatto dai militari….non costituivano ricavi per la società ricorrente ma una semplice partita di giro”.

Anche il motivo ora in esame appare inammissibilmente formulato, per quanto si voglia tralasciare l’aspetto della divergenza tra intestazione e contenuto.

Benevero (senza scendere all’esame dell’astratta prospettazione come vizio di omesso esame della dedotta trascuranza di elementi probatori, alla luce della nuova formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui applicabile “ratione temporis”), basta evidenziare che la parte ricorrente ha del tutto omesso di dettagliare quali specificamente sarebbero le fonti di prova da cui si desume ciò che avrebbe l’effetto invalidante dianzi riferito, limitandosi ad un richiamo del tutto generico ai “rilievi documentali versati dalla contribuente nelle sedi di merito”.

Ciò basta per qualificare inammissibile il mezzo di impugnazione, senza dovere trascorrere all’analisi delle ragioni che renderebbero manifesto che il giudicante non ha fatto trascurato alcunchè di obiettivo tra i dati del processo genericamente richiamati dalla parte ricorrente, anche se ne ha tratto conclusioni che sono antitetiche a quelle propugnate dalla parte ricorrente medesima.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non induce la Corte a rimeditare le ragioni poste dal relatore a fondamento della proposta di decisione della lite ed a riguardo della quale mette appena conto di evidenziare che la parte ricorrente identifica come fondato sull’error in procedendo il vizio lamentato nel primo motivo di ricorso, nel mentre invece postula, nel motivo medesimo, la violazione di norme sostanziali;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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