Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13548 del 30/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9259/2011 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.r.l., in persona curatore,

Avv. P.C., elettivamente domiciliata in Roma, al

Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Francesco

Macario che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

Domenico Cataldo;

– ricorrente –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA Spa, p.i. (OMISSIS), in nome e per conto

della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona di

L.D., responsabile sostituto dell’ufficio periferico di

(OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocato Maurizio Parisi, unitamente al quale elettivamente

domicilia in Roma, alla via Guido d’Arezzo n. 2, presso lo studio

dell’Avvocato Massimo Frontoni;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MESSINA, depositato il

25/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 24 ottobre 2010, la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., dichiarando di agire in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della “(OMISSIS) s.r.l.”, lamentando l’erroneità della decisione del giudice delegato quanto alla sua avvenuta insinuazione, in via chirografaria, piuttosto che con l’invocata garanzia ipotecaria, ritenuta inopponibile alla Curatela per l’inosservanza dell’onere all’uopo imposto dall’art. 2843 c.c., di un credito, del quale era inizialmente titolare la Sezione di Credito Fondiario del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nascente da un mutuo edilizio ipotecario stipulato nel 1991 (vigente, quindi, la disciplina di cui al R.D. n. 646 del 1905 ed al D.P.R. n. 7 del 1976) e successivamente, nel 2001, oggetto di cessione dall’originario creditore (ovvero da chi gli è succeduto in esito a vari processi di trasformazione societaria) ad una società di cartolarizzazione – la Ulisse s.p.a. -, che, poi, a sua volta, lo aveva trasferito alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

2. Con il decreto in questa sede impugnato, l’adito Tribunale fallimentare di Messina, pur riconoscendo che la statuizione del giudice delegato era in linea con l’affermazione, rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’annotazione della cessione del credito nei registri immobiliari ha valore costitutivo e costituisce imprescindibile condizione di efficacia del vincolo ipotecario nei confronti dei terzi ed, in particolare, delle curatele fallimentari, accoglieva la descritta opposizione condividendo le argomentazioni che la sorreggevano, secondo cui, invece, nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina (D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 58 e 161 il primo come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999; L. n. 130 del 1999, art. 4) di carattere speciale, operante, nel settore creditizio, in materia di trasferimento delle garanzie ipotecarie.

Per quanto qui ancora di interesse, il tribunale, dopo aver dato atto dell’intervenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. n. 383 del 1993 (cd. testo unico bancario), della preesistente disciplina in tema di credito fondiario ed edilizio, ed aver proceduto ad una sintetica rivisitazione del quadro normativo di riferimento, riteneva che “… il legislatore, con il t.u. bancario, non ha inteso in alcun modo rendere deteriore la situazione normativa dei crediti edilizi già costituiti: il richiamo alle discipline speciali, anche di carattere processuale, ed all’ultrattività delle norme anteriori, è inequivocamente finalizzato ad assicurare la persistenza dei vari privilegi – tanto sostanziali che processuali – che la normativa pregressa aveva conferito ai creditori edilizi per facilitare il soddisfacimento del loro diritto. In tale situazione, sarebbe chiaramente contraddittorio ritenere che si sia inteso limitare la fruizione delle norme di maggior favore, contenute nella nuova disciplina, ai crediti ordinari ed escluderne quelli speciali. In realtà, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 allo scopo di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione da parte delle banche, ha per esse previsto un regime speciale, introducendo un unico adempimento (la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) volto a svolgere la funzione ed a provocare gli effetti proprio, nel regime ordinario, della notifica ex art. 1264 c.c. (efficacia nei confronti del ceduto) e dell’annotazione ex art. 2843 c.c.(conservazione della validità e del grado dei privilegi e delle altre garanzie in favore del cessionario)… Peraltro, la superiore conclusione trova ulteriore supporto nella legge sulle cartolarizzazioni, ove l’applicabilità incondizionata dell’art. 58 ai crediti cartolarizzati è predicata senza restrizione o precisazione alcuna: onde può fondatamente ritenersi che, relativamente alle cessioni regolate dai suddetti testi normativi, l’esenzione dall’onere di cui all’art. 2843 c.c. costituisca ormai una regola generale…”.

3. Avverso tale decisione la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. nella indicata qualità, la quale ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

4. Con l’unico motivo, articolato su tre distinti profili, la ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 58 e 161.

In particolare, si assume che lo stesso non avrebbe risolto il problema prospettato dalla Curatela circa la ultrattività del R.D. n. 646 del 1905, normativa fatta salva dalla disciplina intertemporale contenuta nel D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6, che impedisce che possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 58, comma 3 medesimo D.Lgs. ai rapporti di mutuo fondiario perfezionatisi – come quello in esame – sotto la vigenza delle normative anteriori; e si aggiunge che l’assunto del tribunale secondo cui “…il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 allo scopo di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione da parte delle banche, ha per esse previsto un regime speciale, introducendo un unico adempimento (la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) volto a svolgere la funzione ed a provocare gli effetti proprio, nel regime ordinario, della notifica ex art. 1264 c.c. (efficacia nei confronti del ceduto) e dell’annotazione ex art. 2843 c.c. (conservazione della validità e del grado dei privilegi e della altre garanzie in favore del cessionario)…” non sia opponibile alla Curatela in quanto la previsione del citato art. 58, comma 4 limita gli effetti ai “debitori ceduti”, laddove, notoriamente, la Curatela è un soggetto terzo estraneo alle vicende patrimoniali imputabili al fallito.

5. Il motivo, certamente ammissibile perchè la sua formulazione consente di cogliere con chiarezza le diverse censure prospettate (cfr. Cass., Sez. U., n. 9100 del 2015), è infondato in tutte le articolazioni in cui è strutturato.

Pacifici essendo i fatti di causa, rileva il Collegio che la questione giuridica tuttora controversa investe, essenzialmente, il se, in sede di formazione dello stato passivo, il credito nascente da un mutuo fondiario edilizio stipulato nel 1991 (vigente, quindi, la disciplina di cui al R.D. n. 646 del 1905, successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161 il cui comma 6, peraltro, statuisce che i contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. restano regolati dalle norme anteriori) e garantito da ipoteca, successivamente oggetto, nel 2001, di cessione in favore di una società di cartolarizzazione e, poi, di altro istituto di credito, possa essere insinuato con la invocata garanzia ipotecaria anche in assenza dell’annotazione della cessione prevista dall’art. 2843 c.c..

All’uopo occorre premettere che la L. n. 130 del 1999, art. 4 relativa alla cartolarizzazione dei crediti, prevede che, alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge medesima, si applichino le disposizioni contenute nell’art. 58, commi 2, 3 e 4 T.U. bancario, a prescindere dal loro dato temporale. Va, poi, ricordato che la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che il trasferimento di ipoteca è opponibile al fallimento solo laddove esso venga annotato a margine dell’iscrizione ipotecaria, prima o dopo la relativa dichiarazione, sicchè il cessionario del credito, cui la garanzia accede, può ottenerne l’ammissione privilegiata al passivo allorchè l’annotazione intervenga durante la fase di insinuazione o in quella successiva di opposizione, costituendo essa una condizione dell’azione (cfr. Cass., Sez. 1, 12.2.2013, n. 3402).

In tale pronuncia si è, però, precisato che in caso di jus superveniens che escluda la necessità dell’annotazione (nella specie, per la società di intermediazione finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12 che ha modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58), lo stesso va equiparato, quanto ai suoi effetti, ad una annotazione avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento (eventualmente anche in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo).

Nel caso di specie – che, merita di essere ricordato, riguarda la cessione di un credito, del quale era inizialmente titolare la Sezione di Credito Fondiario del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nascente da un mutuo edilizio ipotecario stipulato nel 1991 (vigente, quindi, la disciplina di cui al R.D. n. 646 del 1905 ed al D.P.R. n. 7 del 1976) e successivamente, nel 2001, oggetto di cessione dall’originario creditore (ovvero da chi gli è succeduto in esito a vari processi di trasformazione societaria) ad una società di cartolarizzazione, la Ulisse s.p.a., che, poi, a sua volta, lo aveva trasferito alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – è pacifico che detta annotazione non sia avvenuta.

Sostiene la controricorrente che, come peraltro ritenuto nel decreto oggi impugnato, nessuna formalità (annotazione) era necessaria dovendosi ritenere applicabile l’art. 58, comma 3 testo unico bancario (che, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12, prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro efficacia ed il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione), a sua volta richiamato dalla L. n. 130 del 1999, art. 4 in tema di cartolarizzazione dei crediti, che esclude la necessità di detta annotazione nel caso di cessione di crediti ipotecari in favore – come nella concreta vicenda in esame – di società di cartolarizzazione.

Tale conclusione è, ad avviso di questo Collegio, affatto condivisibile, senza che il problema dell’inutilizzabilità della suddetta normativa – da considerarsi, secondo la prospettazione della Curatela ricorrente, jus superveniens inapplicabile ad un credito nascente da un mutuo fondiario stipulato nel 1991, vigente, quindi, il R.D. n. 646 del 1905, alla stregua della disciplina intertemporale contenuta nel D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6, che impedisce che possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 58, comma 3 medesimo D.Lgs. ai rapporti di mutuo fondiario perfezionatisi, come quello in esame, sotto la vigenza delle normative anteriori assuma rilevanza preminente.

Invero, anche a volersi sottacere che, nella specie, entrambe le cessioni del credito in questione – prima alla Ulisse s.p.a. (società di cartolarizzazione) e, poi, da quest’ultima alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – sono avvenute dopo l’entrata in vigore della L. n. 130 del 1999, priva di qualsivoglia disciplina intertemporale (rendendosi, così, inutile il richiamo, da parte della ricorrente, a quanto sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6), assume decisiva rilevanza il fatto che una volta accertato che l’annotazione della cessione del credito ipotecario può intervenire in qualunque momento, sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, ciò che conta è che la detta annotazione già sussista, o intervenga comunque, nel corso della procedura di insinuazione al passivo o nella successiva fase di opposizione costituendo essa una condizione dell’azione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 3402 del 2013).

Nella fattispecie in esame, è accaduto che ancor prima della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., risalente al 2009, sono sopravvenuti il D.Lgs. n. 342 del 1999, che ha modificato l’art. 58 testo unico bancario nel senso di escludere la necessità dell’annotazione nelle ipotesi di trasferimento di crediti ivi indicati, essendosi introdotto un unico adempimento – la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – volto a svolgere la funzione ed a provocare gli effetti propri, nel regime ordinario, della notifica ex art. 1264 c.c. (efficacia nei confronti del ceduto) e dell’annotazione ex art. 2843 c.c. (conservazione della validità e del grado dei privilegi e della altre garanzie in favore del cessionario), e la L. n. 130 del 1999, art. 4 relativa alla cartolarizzazione dei crediti, che prevede che, alle cessione dei crediti poste in essere ai sensi della legge medesima, si applichino le disposizioni contenute nell’art. 58, commi 2, 3 e 4 T.U. bancario, a prescindere dal loro dato temporale.

Ciò comporta, allora, che, dal momento della entrata in vigore delle riportate disposizioni, il credito ipotecario di cui alle cessioni descritte in precedenza – entrambe successive a quel momento ed anteriori al fallimento della debitrice ceduta, senza che vi sia controversia tra le parti circa l’avvenuta osservanza del meccanismo pubblicitario previsto dall’art. 58 suddetto – è divenuto opponibile ai terzi, e quindi anche al fallimento del debitore ceduto dichiarato solo nel 2009, malgrado non ne fosse stata effettuata l’annotazione ex art. 2843 c.c..

In altri termini, la descritta non necessità, alla stregua della riportata disciplina legislativa concretamente regolante quelle cessioni, dell’annotazione ai fini della opponibilità alla massa può equipararsi, quanto ai suoi effetti, ad una annotazione nella specie addirittura anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., Sez. 1, n. 3402 del 2013, resa in fattispecie in cui il D.Lgs. n. 342 del 1999, modificativo, nei termini sopra riferiti, dell’art. 58 testo unico bancario, era sopravvenuto nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo intrapresa dalla cessionaria – in quel caso una società di intermediazione finanziaria – cui il giudice delegato aveva riconosciuto, in sede di verifica del passivo, l’ammissione in chirografo, e non con l’invocato rango di creditore ipotecario).

6. L’odierno ricorso, pertanto, va respinto, potendosi, inoltre, procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, essendosi l’orientamento giurisprudenziale posto a base della decisione formatosi solo dopo la sua proposizione.

PQM

 

rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA