Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13548 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11303/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

GESTIONE SERVIZI INFORMATICI SPA in persona dell’Amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato DRISALDI

LUCIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO Benedetto,

giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 10.2.09, depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, sulla resistenza della parte contribuente che ha presentato controricorso, è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza impugnata, che – nell’ambito di giudizio in tema di impugnazione di cartella di pagamento per rettifica IRPEF a seguito controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis – ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, ritenendo, prima ancora che fondata, ritualmente riproposta in appello la questione dell’omessa indicazione sulla cartella del nominativo del responsabile del procedimento.

Dato il tenore, sul punto, del ricorso introduttivo in primo grado e delle deduzioni in appello del contribuente, come riportati negli atti del presente giudizio, si rivela manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, in quanto in primo grado il contribuente si era espressamente doluto del difetto di motivazione della cartella, sotto il profilo, quindi, dell’omessa indicazione del titolo della pretesa erariale, non già della mancanza degli elementi di contenuto/forma, quale l’indicazione del responsabile del procedimento, come reso evidente anche dal richiamo, oltre alla L. n. 211 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, riferito esclusivamente alla motivazione dell’atto. Infatti, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, tanto nella disciplina dettata dall’abrogato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quanto in quella introdotta dal vigente D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il meccanismo d’instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; il carattere impugnatorio del giudizio comporta che l’indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, nonchè degli elementi del fatto costitutivo che il contribuente – diversamente da quanto nella specie avvenuto – deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass. n. 7766/06; conf. Cass. n. 22010/06; 10779/07).

Resta assorbita – stante la ritenuta inammissibilità in appello della questione della mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento – ogni decisione in relazione alle questioni oggetto degli altri motivi del ricorso, relativi al merito della questione medesima.

Il ricorso va, pertanto trattato in Camera di consiglio, proponendosene l’accoglimento, e la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (avendo il giudice di appello ritenuto tempestivo l’atto impugnato), accogliendo l’appello dell’Ufficio e confermando la pretesa erariale”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (avendo il giudice di appello ritenuto tempestivo l’atto impugnato), accogliendo l’appello dell’Ufficio e confermando la pretesa erariale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; mentre sussistono giusti motivi per compensare quelle delle precedenti fasi.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna la società resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.300,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA