Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13548 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente

domiciliata.

– ricorrente-

contro

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Fante n.

2 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Palmeri che lo rappresenta e

difende, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Angelo Cuva, per

procura a margine del controricorso.

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 144/30/11 della Commissione

tributaria regionale della Sicilia, sezione di Palermo, depositata

il 25 ottobre 2011.

Udita la relazione dellà causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2020 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di S.C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Sicilia (d’ora in poi C.T.R.), in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a Iva, Irpef e Irap dell’anno di imposta 2009, aveva confermato la decisione della Commissione di prima istanza di annullamento degli atti impostivi;

secondo il Giudice di appello il processo verbale sul ‘quale era stato fondato l’avviso di accertamento conteneva una serie di errori materiali, con particolare riguardo al prezzo dichiarato per il pollo-cosce dallo stesso contribuente, esercente l’attività di vendita al dettaglio di carne bovina, ovina e altro, tali da inficiare la pretesa tributaria;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente deduce il difetto di esercizio del potere giurisdizionale da parte della C.T.R., in relazione al principio di diritto vivente della natura di impugnazione-merito del processo tributario, desumibile dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1,2,7 e 36, in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c.;

1.1. il motivo è inammissibile in quanto inconferente rispetto alla ratio decidendi posta dal Giudice di merito a fondamento della sua decisione;

il Giudice di appello, infatti, nell’affermare testualmente che “i notevoli errori materiali sopra evidenziati, che concorrono a determinare un quantum non rispondente all’effettivo reddito del contribuente”, ha ritenuto di annullare integralmente l’atto impositivo siccome del tutto infondato, a fronte di errori tali da inficiare integralmente la rideterminazione dei maggiori ricavi come effettuata dall’Ufficio;

2. con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5(vecchia formulazione, applicabile ratione temporis) si deduce l’insufficienza della motivazione laddove la C.T.R. non aveva evidenziato quali fossero gli altri errori materiali, diversi dal prezzo del pollo cosce, che inficiavano l’avviso di accertamento;

2.1 la censura è fondata. Il Giudice di appello, nell’affermare genericamente che “altri” errori materiali inficiavano la rideterminazione del reddito, ha omesso di motivare, rendendole incomprensibili, le ragioni poste a base della decisione.

3 conclusivamente, rigettato il primo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione di Palermo, in diversa composizione, affinchè proceda al riesame, fornendo congrua motivazione, e provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta ìl primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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