Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13548 del 01/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14425/2014 proposto da:

ELETTRONICA MORLACCO IL LIQUIDAZIONE SRL, (OMISSIS), in persona

del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE, 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SCIPINOTTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 475/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. iuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 109/46/2012 della CTP di Roma che aveva già accolto il ricorso della società contribuente “Elettronica Morlacco srl” (in liquidazione) – ed ha perciò confermato integralmente l’avviso di accertamento con cui – previo verbale di constatazione della GdF – l’Agenzia aveva recuperato a tassazione ai fini IRES-IVA-IRAP per l’anno 2005 maggiori redditi per omessa fatturazione, registrazione e dichiarazione di componenti positivi;

indebita deduzione di componenti negativi, oltre a comminare sanzione per irregolare tenuta della scritture contabili.

La predetta CTR – dato atto che la contribuente aveva contestato l’assunto dell’Agenzia fondato sulla presunzione di operatività in condizioni di antieconomicità – ha motivato la decisione (per quanto qui ancora rileva) nel senso che l’Agenzia – ritenendo inattendibile la contabilità aziendale e avendo rideterminato con metodo analitico il reddito conseguito nell’anno 2005 – aveva correttamente valutato antieconomica l’attività imprenditoriale, siccome in costante perdita e per i risultati negativi conseguiti, carattere la cui protrazione per un lungo arco temporale “faceva diversamente presumere che venissero sottratti ad imposizione ricavi artatamente non dichiarati”. L’analisi degli elementi suggestivi della solidità dell’impresa aveva infatti evidenziato che “la società era in condizione costante di pericolo di solidità, di crisi di liquidità e con una redditività inferiore allo zero”. La società aveva finanziato gli acquisti esclusivamente con debiti contratti verso le banche, ma soprattutto attraverso fonti esterne, avendo conseguito ricavi che non erano mai stati in grado di garantire l’assolvimento degli obblighi contratti con i fornitori, sicchè detti debiti erano stati onorati attraverso il ricorso a nuovi indebitamenti con l’unico socio finanziatore, contempo amministratore della società.

Quest’ultimo non era stato in grado di precisare quale strumento finanziario era stato utilizzato per effettuare i finanziamenti o da dove provenissero le somme versate dai soci e per quale motivo gli incrementi ed i decrementi, anzicchè passare per cassa o banca, fossero stati imputati ad una voce contabile intestata ad una società controllata, ed aveva anche palesato al controllo redditi personali del tutto modesti ed assenza di disinvestimenti. La situazione evidenziava, perciò, un tentativo di mascherare ricavi non dichiarati con finanziamenti solo fittizi e conseguente sottrazione ad imposizione di utili percepiti e costituenti l’unica giustificazione per la protrazione di una importante attività economica, in difetto di redditività. Correttamente l’Ufficio aveva ritenuto reali i soli finanziamenti transitati per cassa ed aveva considerato gli altri movimenti non restituzioni effettive ma sottrazioni di ricavi, sicchè anche le rinunce dei soci a quote di finanziamento erano state considerate puramente virtuali e frutto di evasione. Non significative erano risultate le contrarie fonti di prova offerte dalla parte contribuente. Quanto infine al rilievo con cui l’Ufficio aveva recuperato componenti negativi per sopravvenienze passive dovute a due furti in un punto vendita, per uno di essi la parte contribuente non era stata in grado di presentare nè regolare denuncia nè inventario della merce sottratta, giustificandosi con la mera affermazione del disinteresse alla denuncia, in difetto di copertura assicurativa. Non risultando nè determinato nè determinabile il componente passivo in questione, correttamente l’Ufficio ne aveva recuperato l’importo a tassazione.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte intimata non si è difesa e si è tardivamente costituita con atto volto alla conservazione della facoltà di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12; del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56) la parte ricorrente si duole che la CTR non abbia considerato che l’avviso di accertamento non aveva “tenuto in alcun conto le deduzioni difensive depositate il 30.4.2009” la cui conoscenza puntuale ed analitica avrebbe imposto una presa di posizione dell’ufficio sulle singole riprese. Infatti, “dalle risultanze delle allegazioni sostanziali ed istruttorie in atti è dato inequivocabilmente evincere che la ricorrente aveva fornito puntuali, circostanziate e documentate delucidazioni sugli addebiti fattile” a cui l’Ufficio non aveva prestato attenzione alcuna.

Il motivo appare inammissibile, per violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ed infatti la parte ricorrente non ha preliminarmente dato conto del se e del come la questione oggetto della censura sia stata prospettata e valorizzata nel corso dei pregressi gradi di merito (ed in specie in quello di appello), per quanto il giudicante non se ne sia in alcun modo occupato, sì che l’onere di autosufficienza del ricorso – sul punto – avrebbe dovuto apparire di maggior rigoroso assolvimento. D’altronde, neppure del come e del dove siano state fornite le giustificazioni degli assunti sostanziali la parte ricorrente ha fornito alcuna delucidazione, limitandosi esclusivamente ad affermare di avere “documentato” le proprie argomentazioni difensive, queste ultime neppure descritte nel loro contenuto sostanziale.

Con il secondo motivo di impugnazione (intestato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e sviluppato in due distinti profili) la parte ricorrente si duole – da un canto – del totale travisamento fatto dalla CTR del contenuto sostanziale e degli effettivi presupposti motivazionali e dispositivi dell’accertamento controverso (di genere induttivo e non analitico, come erroneamente ritenuto dalla CTR), nonchè per avere il giudicante valorizzato “presunzioni” palesemente sprovviste dei fondamentali requisiti imposti dall’art. 39 menzionato oltre che basate sulla considerazione di circostanze oggettivamente inveritiere o fatti di assoluta irrilevanza. Gli asseriti risultati economici costantemente negativi (postulato sul quale si fondava l’intera ricostruzione dell’accertamento) erano contraddetti dal fatto che si evinceva inoppugnabilmente dalle scritture contabili della contribuente che negli anni antecedenti all’accertamento si era verificata una crescita costante del volume d’affari, nonchè dal fatto che l’Agenzia era incorsa in errore di metodo, avendo confuso ed applicato secondo convenienza il parametro civilistico e quello fiscale, nonchè da altri elementi di fatto. Tutti detti elementi erano “pacificamente risultanti dalla allegazioni sostanziali ed istruttorie disponibili in atti e ciononostante non considerati nella sentenza impugnata”. La stessa parte ricorrente si duole – d’altro canto, ed a riguardo del secondo rilievo contenuto nell’accertamento – del fatto che la circostanza dell’effettiva sussistenza della sopravvenienza passiva dipendente dal furto di merce “è inoppugnabilmente attestata dall’intero coacervo delle risultanze documentali disponibili in atti, incluso l’invito ricevuto illo tempore dalla ricorrente a presentarsi in questura, di per sè perfettamente comprovante il lamentato accadimento”.

Anche il motivo ora in esame appare inammissibilmente formulato, per le stesse identiche ragioni già chiarite a riguardo di quello che precede.

Ben’ vero (senza voler considerare l’ulteriore aspetto di inammissibilità consistente nel rilievo che il vizio prospettato concerne – propriamente – l’omesso esame o la trascuranza di elementi probatori, onde avrebbe semmai dovuto essere inquadrato alla luce della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la nuova formula qui applicabile “ratione temporis”), basta evidenziare che la parte ricorrente ha del tutto omesso di dettagliare quali specificamente sarebbero le fonti di prova da cui si desume ciò che avrebbe l’efficacia di inoppugnabile contraddizione degli assunti di parte pubblica, sicchè le doglianze prospettate nella generica forma di cui si è detto non possono certamente essere esaminate nel merito.

Ed infatti: “Poichè l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).

Ciò basta per qualificare inammissibile entrambi i mezzi di impugnazione, con conseguente reiezione del ricorso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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