Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13547 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17298/2011 proposto da:

C.A.G., cod. fisc. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Circonvallazione Clodia n. 29, presso

lo studio dell’Avvocato Lucia Pierdomenico che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato Giuseppe Fabio Fabia ni;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.n.c., in persona del curatore pro

tempore; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato in

data 01/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luisa

De Renzis che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto dell’1.3.2011, la Corte di Appello di Bologna respingeva il reclamo proposto da C.A.G. dichiarato fallito, con sentenza del Tribunale di Modena in data 18.11.1994, quale socio illimitatamente responsabile della (OMISSIS) s.n.c., con procedura chiusasi, L. Fall., ex art. 118, n. 3, con decreto del 21.11.2006, asseritamente mai notificato – avverso il decreto con il quale il Tribunale di Modena aveva dichiarato l’inammissibilità, in quanto tardiva rispetto al termine annuale di cui alla L. Fall., art. 143, della sua istanza volta ad ottenere la concessione del beneficio dell’esdebitazione.

La corte territoriale, con il menzionato decreto: a) osservava che, venendo in rilievo una procedura fallimentare aperta nel 1994 e chiusa per avvenuto riparto in data 22.11.2006, se, da un lato, era indubbio che il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 143 decorresse dal momento in cui il decreto di chiusura fosse divenuto definitivo, era parimenti vero, dall’altro, che, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 trovava applicazione quanto disposto dalla L. Fall., art. 119 che, nella formulazione precedente, applicabile ratione temporis, prevedeva che il decreto di chiusura fosse soggetto a reclamo entro 15 giorni dalla data di affissione; b) escludeva che rilevasse, nel caso in esame, la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con sentenza della Consulta n. 279 del 2010, in ordine al secondo comma della norma richiamata, non rientrando il fallito nel novero dei soggetti “interessati”, per i quali il termine per il reclamo decorre dalla data della comunicazione dell’avvenuto deposito del provvedimento effettuata a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge; c) evidenziava che, comunque, il coadiutore del curatore aveva anche provveduto a trasmettere a mezzo fax, in data 23.10.2007, la copia del decreto di chiusura all’Avv. Alessandra La Malfa, qualificatasi, in una comunicazione telefonica, legale del fallito.

2. Avverso tale decreto il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La curatela fallimentare ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna non hanno svolto difese.

3. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 119 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la corte di appello trascurato il principio emergente dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 279 del 2010, secondo il quale la mancata comunicazione agli interessati del decreto di chiusura del fallimento preclude, nei riguardi di costoro, il decorso del termine di quindici giorni per l’impugnazione, circostanza che trova conferma nel nuovo testo della L. Fall., art. 119. Pertanto, nel caso in esame, al momento del deposito dell’istanza di esdebitazione, il termine annuale non era ancora decorso, essendo stata l’istanza proposta proprio nella stessa data in cui la cancelleria aveva consegnato copia del decreto di chiusura al procuratore costituito nell’interesse del fallito.

4. Con il secondo motivo, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere la corte territoriale incorsa in errore laddove ha valorizzato come idonea, ai fini del decorso del termine per impugnare di cui alla L. Fall., art. 119, una mera comunicazione informale del decreto di chiusura del fallimento effettuata dal curatore fallimentare all’indirizzo dell’Avv. Alessandra La Malfa a mezzo fax, atteso che quest’ultima era priva di regolare procura.

5. Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 143, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di appello trascurato il rilievo che la L. Fall., art. 143 presuppone che il fallito abbia ricevuto legale conoscenza della chiusura del fallimento, cosa non verificatasi nel caso in esame, non essendo equiparabile alla comunicazione del decreto di chiusura una comunicazione a mezzo fax eseguita dal curatore ed indirizzata a soggetto diverso dal fallito ed a lui non riconducibile.

6. Con il quarto mezzo, è denunciata l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la corte territoriale considerato infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal ricorrente, sia sotto il profilo dell’art. 3 Cost.(laddove nel caso di specie, pur in presenza di tre soci illimitatamente responsabili aventi tutti i requisiti soggettivi per l’accesso al beneficio, solo due avevano ottenuto il decreto di esdebitazione), sia in relazione all’art. 24 Cost. (tanto sotto il profilo che la presentazione dell’istanza di esdebitazione da parte di uno dei soci dovrebbe impedire il decorso del termine nei confronti degli altri, quanto sotto quello, rilevante anche ai sensi dell’art. 97 Cost., che il fallito, privo di difesa tecnica, dovrebbe necessariamente ricevere una comunicazione che lo renda edotto circa i modi ed i tempi di presentazione dell’istanza di esdebitazione).

7. Il primo ed il quarto motivo possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati.

Giova premettere che, come chiarito, in motivazione, da Cass., Sez. 1, n. 20292/2015, nella disciplina sia anteriore che successiva alle cd. novelle fallimentari, una decisione va considerata “definitiva” ove sia insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo: pertanto, nelle procedure fallimentari giunte a compimento, tale situazione si verifica dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello (cfr. Cass. 12 luglio 2011, n. 15251, in relazione a fattispecie ratione temporis disciplinata dalla legge fallimentare nel testo anteriore alle modifiche ad essa apportate dai D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), e, quindi, allorchè la decisione che conclude il processo presupposto sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica, nella procedura fallimentare, con il decorso del termine di cui alla L. Fall., art. 26 (cfr. Cass. 21 gennaio 2015, n. 1091, quanto a fattispecie ratione temporis disciplinate dalle modifiche apportate dai D.Lgs. predetti; Cass. 2 settembre 2014, n. 18538).

Come precisato, poi, da Cass., Sez. 6-1, n. 6246/16 (resa in fattispecie analoga a quella odierna), a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 279 del 2010, questa Corte ha ritenuto “applicabile anche al decreto di chiusura del fallimento il proprio consolidato orientamento, secondo cui i reclami alla corte d’appello avverso i provvedimenti del tribunale fallimentare devono essere proposti, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro l’anno dal deposito, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c. il cui ambito applicativo deve essere esteso anche alla materia fallimentare, con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato o del tribunale, trattandosi di una norma che costituisce espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici (cfr. Cass., Sez. 1, 25 marzo 2009, n. 7218; 17 gennaio 1998, n. 375)”.

Tale pronuncia ha altresì escluso non solo l’applicazione dell’art. 327, comma 2 (il quale contempla non già l’ipotesi di chi sia rimasto escluso dal procedimento perchè non chiamato in giudizio, ma quella della parte dichiarata contumace che non abbia avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione, della sua notificazione ovvero della notificazione degli atti previsti dall’art. 292 c.p.c., e non è quindi applicabile al reclamo endofallimentare), ma anche che l’omessa comunicazione del decreto di chiusura possa giustificare la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, essendo tale disposizione riferibile “solo al termine breve per l’impugnazione, e non anche al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., la cui funzione, consistente nell’assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, risulta incompatibile con il predetto istituto, avendo il legislatore espressamente limitato l’ammissibilità dell’impugnazione oltre il termine lungo alla sola ipotesi, avente carattere eccezionale, in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notifica della medesima, ovvero per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c. (Cass., Sez. 1, 17 aprile, n. 9321)” (cfr. Cass. n. 6246 del 2016).

Nella fattispecie in esame, pertanto, l’istanza di concessione del beneficio dell’esdebitazione, proposta (1’8.7.2010) ad oltre un anno di distanza dalla scadenza del termine lungo per l’impugnazione del decreto di chiusura del fallimento (reso il 22.11.2006), deve essere considerata inammissibile, risultando irrilevante, in tale prospettiva, l’omessa comunicazione del decreto di chiusura del fallimento.

8. Le questioni di costituzionalità sollevate con il quarto motivo sono manifestamente infondate alla stregua delle condivisibili, benchè espresse in modo conciso, argomentazioni della corte bolognese, oltre che di quelle fin qui esposte.

Muovendosi, invero, dal rilievo della palese diversità delle situazioni poste in comparazione, già, da solo idoneo a giustificarne la differente disciplina, è comunque sufficiente ribadire, che i requisiti di meritevolezza previsti dalla L. Fall., art. 142, comma 1 sono evidentemente riferiti al singolo soggetto fallito ricorrente ed altrettanto è a dirsi per i presupposti temporali dell’istanza, e che le vicende estintive e/o modificative concernenti il debitore solidale sono, nei confronti degli altri condebitori, regolate ex art. 1297 c.c. e ss., la cui applicazione non è stata oggetto del procedimento.

9. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti.

10. Consegue il rigetto del ricorso senza alcuna pronuncia sulle spese di lite in assenza di controparti costituite.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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