Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13547 del 30/05/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13547 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 30/05/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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Ct. 22440/11 (Avv. C. M. Pisana)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n.16416/11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
la Sig.ra LEUTI Gianna Elisabetta
in punto
annullamento della sentenza n. 53/02/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma.
PREMESSO
Che con nota del 13.9.12 n. 166690 la Direzione Provinciale di Roma III
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n, 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 11.10.12

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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