Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13547 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.T., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Valla Giacomo,

elettivamente domiciliata presso Luigi Gardin in Roma, via Laura

Mantegazza, n. 24;

– ricorrente –

contro

D.D.A., C.V., C.C.,

B.A.C. e A.G., quest’ultimo quale

erede di L.A.M., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Carbone

Roberto, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Gianluca Fera in Roma, via Cola di Rienzo, n. 111;

– controricorrenti –

e contro

A.A., erede di L.A.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n.

1356 del 27 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Giacomo Valla e Roberto Carbone;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata il 9 aprile 2001, il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, accolse la domanda di manutenzione del possesso avanzata dai coniugi D.D.A. e V. C., nonchè da C.C., A.C. B. e L.A.M. e, per l’effetto, ordinò a P.T. di arretrare o demolire l’intera nuova costruzione, meglio descritta nell’allegato 9 della c.t.u. dell’ing. Di.La. del 26 novembre 1990 (salvo il tratto realizzato in aderenza) a distanza di metri 10 dalla parete finestrata degli attori, considerata in ogni punto, mentre dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria.

2. – La Corte d’appello di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 aprile 2005, ha rigettato il gravame principale della P. e, in accoglimento per quanto di ragione del gravame incidentale del D.D. e degli altri consorti, ha condannato la P. ad arretrare (o a demolire) l’intera nuova costruzione sino alla distanza di 10 metri dalla nuova costruzione, compresa la parte di tale costruzione eretta in aderenza di detta parere finestrata, ed ha altresì condannato la P. a risarcire i danni, quantificati in Euro 5.164,57.

2.1. – Al pari del primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 49.8.1., comma 4, delle norme tecniche di esecuzione del PRG del Comune di Giovinazzo, secondo cui “la distanza tra i prospetti non sulla strada con affacci di vani abitabili deve essere non inferiore a 10 metri”, va interpretata alla stregua della norma di rango superiore di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 con riferimento ad ogni singolo punto della parete finestrata degli attori e, dunque, anche con riguardo alle porzioni e segmenti eventualmente non muniti di affacci.

Giudicando fondata la censura degli appellanti in via incidentale, la Corte di merito ha ritenuto che i ricorrenti avevano chiesto al primo giudice l’abbattimento integrale di tutte quelle parti a distanza non regolamentare, richiamando espressamente l’art. 49.8.1. delle norme tecniche di esecuzione, il quale esclude la possibilità di costruire in aderenza ad altri fabbricati; di conseguenza, ha compreso nell’ordine di demolizione la porzione di fabbricato realizzata dalla P. in aderenza all’edificio degli appellati.

La Corte territoriale ha altresi ritenuto che la domanda risarcitoria era ammissibile, ancorchè proposta solo dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare, in sede di introduzione del giudizio di merito possessorio, e fondata, perchè la violazione delle norme edilizie e di tutela ambientale contenute negli strumenti urbanistici è fonte di responsabilità nei confronti dei privati confinanti, essendo configurabile un danno oggettivo o In re ipsa.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 dicembre 2005, sulla base di quattro motivi.

Il D.D. e gli altri intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione degli artt. 47 e 49.8.1. delle norme tecniche di esecuzione del PRG e del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente lamenta che la Corte del merito abbia ritenuto equiparabili le due previsioni – quella delle norme tecniche di esecuzione e quella del decreto ministeriale – nonostante vi sia una sostanziale differenza tra i “prospetti”, con o senza affacci di vani abitabili, di cui parlano le norme tecniche , e le “pareti finestrate”, ai sensi del decreto ministeriale. Ad avviso della ricorrente, il fabbricato della convenuta avrebbe dovuto distanziarsi dalle singole finestre della parete dell’edificio frontistante, e non da ogni e ciascun punto della medesima parete finestrata.

Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente si duole che la sentenza impugnata, al fine di ordinare il rispetto dei dieci metri, abbia fatto applicazione diretta, in chiave precettiva e non interpretativa, del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 anzichè della sola normativa regolamentare comunale, sebbene la disposizione ministeriale non trovi immediata applicazione ai privati, ma si rivolga esclusivamente ai Comuni.

Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 49.8.1. e 47, u.c., delle norme tecniche di esecuzione del PRG, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente, premesso che nel caso di specie dovrebbe applicarsi la sola normativa regolamentare comunale e non quella del decreto ministeriale, sostiene che la Corte del merito avrebbe dovuto prendere in considerazione non l’intera parete finestrata del nuovo fabbricato, ma le sole porzioni che di fatto si trovano a materialmente fronteggiare quello della P..

1.1. – I motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

In tema di disciplina delle distanze, l’art. 49.8.1., comma 4, delle norme tecniche di esecuzione del PRG del Comune di Giovinazzo prevede che “la distanza tra prospetti non sulla strada con affacci di vani abitabili deve essere non inferiore a metri 10”.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il termine “prospetto” che compare nella norma regolamentare comunale, non è sinonimo di veduta o di finestra, ma di parete, come si desume da una pluralità di indici, letterali e sistematici:

letteralmente, perchè la stessa disposizione regolamentare disciplina anche la distanza “tra prospetti non sulla strada senza affacci di vani abitabili” (stabilendo che in tal caso essa “deve essere non inferiore all’altezza dell’edificio a costruirsi con un minimo di metri 5”): e siccome la previsione delle norme tecniche utilizza il termine prospetto anche là dove non vi siano affacci di vani abitabili, ciò significa che – come ha puntualmente evidenziato il giudice del merito – il prospetto non corrisponde agli affacci, ma è l’equivalente di parete di un edificio, finestrata o non finestrata;

ancora letteralmente, perchè l’art. 47, u.c., delle norme tecniche, inserito in una disposizione dedicata alle “definizioni” con riguardo alle zone di completamento, quando parla di affacci e vedute, li indica con il termine “finestre” (“Nel caso di finestre di vani abitabili esistenti nell’edificato perimetrale all’edificio, oggetto dell’intervento”) non già con quello di “prospetto”, con ciò ribadendo la diversità esistente tra prospetto, da una parte, ed affaccio o finestra, dall’altro;

sistematicamente, giacchè la norma è volta a dettare la disciplina delle distanze da rispettare in caso di edificazione nelle aree libere residue, e quindi logicamente – dopo avere previsto il caso della distanza da osservare dai confini non edificati (“La distanza dai confini non edificati deve essere nulla oppure non inferiore a metri 5 salvo quanto disposto dall’art. 47”) – passa a considerare l’ipotesi della distanza tra i fabbricati e quindi tra le loro facce o pareti esterne, distinguendo il caso in cui le stesse siano o meno finestrate.

Priva di fondamento è, pertanto, la tesi sostenuta, nell’articolazione dei tre motivi di doglianza, dalla ricorrente, a cui avviso il fabbricato oggetto dell’ordine di demolizione o di arretramento avrebbe dovuto distanziarsi dalle singole finestre della parete dell’edificio frontistante, anzichè da ogni e ciascun punto della medesima parete finestrata.

Siffatta conclusione, del resto, è in contrasto con l’interpretazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 fornita da questa Corte di legittimità, la quale – nel sottolineare che la disposizione del decreto ministeriale va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente per l’applicazione di tale distanza che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorchè solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta (Sez. 2^, 28 settembre 2007, n. 20574) – ha precisato che sono le pareti, non le finestre aperte in esse, a costituire dati di riferimento per il calcolo della distanza (Sez. 2^, 28 agosto 1991, n. 9207), con ciò lasciando intendere che, in relazione alla ratio della previsione (finalizzata alla salvaguardia dell’interesse pubblico – sanitario a mantenere una determinata intercapedine degli edifici che si fronteggiano), il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.

Esattamente la Corte territoriale ha quindi ritenuto che la distanza di metri 10 tra prospetti con affacci di vani abitabili, ai sensi delle norme tecniche di esecuzione, debba essere interpretata “alla stregua della norma di rango superiore di cui al D.M. del 1968, art. 9”, con riferimento ad ogni singolo punto della parete finestrata degli attori e, dunque, anche con riguardo alle porzioni e ai segmenti eventualmente non muniti di affacci.

Invero, poichè la norma regolamentare locale delle norme tecniche di esecuzione del piano regolatore generale non può derogare alle distanze minime stabilite dalla norma di rango superiore contenuta nel D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 emanato in attuazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 (sorgendo, in caso di discostamento, l’obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni comunali illegittime, ma anche di applicare direttamente la previsione del ricordato art. 9, così divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata: Cass., Sez. 2, 19 novembre 2004, n. 21899; Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2006, n. 7563;

Cass., Sez. 2^, 11 febbraio 2008, n. 3199), il giudice del merito, nell’interpretare la portata della disciplina comunale, ha l’obbligo di adottarne una lettura orientata, conforme a quella scaturente dalla normativa statale, escludendo quegli esiti ermeneutici suscettibili di evidenziare il contrasto della prima con la seconda.

2. – Il quarto mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 49.8.1. delle norme tecniche, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) lamenta che la sentenza impugnata abbia ordinato di demolire (o di arretrare) l’intera costruzione posta a distanza minore di dieci metri da quella dei confinanti, compresa la parte costruita in aderenza, laddove le norme tecniche di esecuzione del PRG, regolamentando il principio di prevenzione, non escludono la possibilità di edificare in aderenza del fabbricato altrui.

2.1. – La censura – scrutinabile nel merito, perchè con essa, diversamente da quanto sostengono i controricorrenti, non si pone una questione nuova – è infondata.

Questa Corte ha più volte ribadito che, ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (Sez. 2^, 10 gennaio 2006, n. 145; Sez. 2^, 31 ottobre 2006, n. 23495; Sez. 2^, 22 aprile 2008, n. 10387).

Un diverso principio non è dettato dalle norme tecniche edilizie allegate al PRG del Comune di Giovinazzo, le quali prescrivono che la distanza dai confini può essere nulla o non inferiore a 5 metri purchè si tratti di “confini non edificati”.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta, il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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