Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13547 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14106/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RADIO PRODOTTI MARKETING SRI,;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 20/03/2013, depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 538/23/2009 della CTP di Milano che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente “Radio Prodotti Marketing srl” – ed ha così annullato la cartella di pagamento per IRPEG-IRAP relative all’anno d’imposta 2001 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, in relazione a versamenti omessi.

La predetta CTR – dopo avere evidenziato che “è ben vero che…..

della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” ed inoltre che “sono dunque fondate, in punto di diritto, le argomentazioni dell’ufficio ricorrente circa l’insussistenza di quel principio generale di necessario contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale…” – ha motivato la decisione ritenendo che “nel caso di specie, la parte appellata ha prodotto in sede di controdeduzioni il provvedimento di sgravio della cartella in questione,….e tale determinazione amministrativa, in assenza di argomenti contrari dell’appellante, si connota, di per sè, quale elemento idoneo a configurare, in concreto, quella situazione di incertezza che avrebbe dovuto comportare l’instaurazione ab origine del preventivo contraddittorio”. Comunque, il provvedimento di sgravio faceva apparire ormai infondata la pretesa fiscale, sicchè si imponeva egualmente il rigetto del gravame.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti,con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68), la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto il legislatore non abbia previsto alcuna sanzione a riguardo dell’eventuale omissione dell’invio di detta comunicazione e per quanto si fosse trattato di mera omissione di versamento di ciò che era stato autoliquidato in dichiarazione, atteso che il contribuente – non contestando in alcun modo la violazione accertata- ammetteva implicitamente di avere versato minori imposte rispetto a quanto dovuto. D’altronde, il giudicante aveva accolto in termini di principio la tesi dell’ufficio, ma aveva giudicato sull’erroneo presupposto che il provvedimento di sgravio configurasse di per sè la cennata “situazione di incertezza”, mentre invece il provvedimento medesimo era stato effetto di un atto dovuto, siccome conseguenza dell’esito sfavorevole all’Agenzia del primo grado di giudizio, e perciò in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, che il giudicante aveva omesso di considerare e di applicare.

La doglianza appare manifestamente fondata alla luce della pregressa e costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010; in precedenza, tra le altre Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4231 del 24/02/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11389 del 02/11/1995) secondo la quale: “L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3 (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito adu n’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.

Che la medesima situazione si sia verificata nella specie di causa risulta dalla stessa pronuncia impugnata, di cui è stata appunto trascritta la parte che concerne il rilievo della circostanza che l’atto esattivo concerne proprio l’omesso versamento delle somme indicate in dichiarazione, senza che possa rilevare a questo proposito che l’Agenzia abbia adottato il menzionato provvedimento di sgravio (donde non è possibile effettuare la necessaria valutazione “ex ante” dell’esistenza di rilevanti incertezze) poichè l’apprezzamento del presupposto di cui si già detto non può essere certamente rimesso alla subiettiva valutazione ma deve emergere come circostanza obiettiva e fattualmente concludente.

Nella specie d’altronde, il provvedimento di sgravio è pacificamente correlato non già all’apprezzamento dell’erronea adozione del provvedimento esattivo ma alla mera esecuzione dell’ordine implicitamente contenuto nella pronuncia di primo grado, in correlazione al disposto del menzionato art. 68, sicchè il giudicante non avrebbe potuto farne derivare alcuna induzione rilevante ai fini di causa.

Non resta che concludere che – sul punto – il ricorso di parte pubblica debba considerarsi fondato e la pronuncia impugnata sia da cassare, con conseguente rinvio al giudice del merito affinchè riesamini le questioni eventualmente assorbite per effetto dell’accoglimento della questione preliminare.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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