Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13546 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6817/2011 R.G. proposto da:

S.G.A., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso da

se medesimo e dall’avv. S.G.M., elettivamente

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

curatore pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 24 febbraio

2011;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G.A. impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il giorno 24 febbraio 2011, che accolse solo parzialmente il suo reclamo avverso il decreto di liquidazione dei compensi vantati quale difensore della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., nell’ambito di due giudizi definiti entrambi con unica transazione sottoscritta dalle parti.

Ritenne il tribunale che, essendosi i detti giudizi conclusi in via transattiva, con la rinuncia delle parti alle reciproche pretese, il valore da prendere in considerazione, per entrambe, doveva essere quello della causa di minore importanza economica pari ad Euro 2.582.284,50.

Inoltre, non risultavano provate, secondo il giudice del reclamo, talune attività che sarebbero state prestate dal difensore in udienze di trattazione e per la conciliazione delle parti.

Il ricorso è affidato a quattro motivi; il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. non ha spiegato difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 26, poichè il giudice delegato al fallimento intimato, che aveva adottato il decreto impugnato, fece parte del collegio che decise il reclamo, essendone altresì il relatore.

Con il secondo motivo assume la violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4, 5 e 6 dell’art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale violato i minimi tariffari vigenti, ritenendo non provata l’attività di consulenza stragiudiziale e talune attività difensive, nonostante la non contestazione da parte del curatore.

Con il terzo motivo censura la violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 14 e dell’art. 112 c.p.c., avendo omesso il collegio di pronunciarsi sul motivo di reclamo concernente le spese generali, pure richieste dal difensore istante e non liquidate dal giudice delegato.

Con il quarto motivo assume l’avvenuta disapplicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo il collegio omesso di condannare la curatela intimata alle spese del giudizio di reclamo.

2. Il primo motivo è infondato.

Com’è noto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai sensi della L. Fall., artt. 25 e 26, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, qui applicabile ratione temporis, la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo ad una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, ad un’incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l’istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (Cass. 21/11/2014, n. 24866).

Del resto, anche nella vigenza del nuovo testo della L. Fall., art. 25, comma 2, come novellato dal ridetto D.Lgs. n. 5 del 2006, e che ha introdotto il divieto del giudice delegato di far parte del collegio investito del reclamo contro i suoi atti, questa Corte ha già affermato – ancorchè in tema di opposizione allo stato passivo, ove vige il medesimo divieto – che siffatta incompatibilità, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, essa può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (Cass. 09/11/2016, n. 22835).

3. Il secondo motivo è infondato.

E’ noto che per i professionisti che hanno prestato la loro opera in favore del fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 25, n. 7), – nel testo originario della L. del ‘42; oggi L. Fall., art. 25, n. 4) – il giudice delegato liquida i compensi spettanti “sentito il curatore”; è evidente tuttavia che il giudice non è vincolato al parere pure obbligatorio che sia stato reso dal curatore, restando quindi del tutto irrilevante la circostanza che nella vicenda all’esame il predetto non abbia specificamente contestato le prestazioni indicate nell’istanza di liquidazione dal difensore.

Quanto al valore delle due cause patrocinate dal ricorrente, è sufficiente osservare che ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 2, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, “può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di Procedura Civile”; e il giudice di merito ha ritenuto con valutazione in fatto, qui non sindacabile, che entrambe le liti avessero uguale valore, essendosi definite con un’unica transazione all’esito della quale le parti rinunciarono a tutte le reciproche pretese.

Nè può sostenersi che il collegio abbia violato i minimi tariffari vigenti, atteso che nella liquidazione complessiva (Euro 24.500,00), il giudice ha correttamente sottratto dagli onorari la somma richiesta per l’assistenza alle udienze di trattazione, nonchè per l’opera prestata per la conciliazione, così residuando importi per diritti ed onorari, questi ultimi liquidati al minimo, comunque non inferiori alla tariffa vigente all’epoca in cui le prestazioni furono rese.

4. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rimborso delle spese generali – ai sensi del D.M. n. 127 del 2004 qui ancora applicabile – spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione ex lege, dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura prevista (all’epoca, pari al dieci per cento), anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. 20/08/2015, n. 17046; Cass. 30/10/2009, n. 23053).

5. Il quarto motivo è infondato.

Non v’è da dubitare che la norma dettata dall’art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo, con la conseguenza che la norma deve trovare applicazione anche ai provvedimenti resi in esito al reclamo L. Fall., ex art. 26 (Cass. 18/07/2008, n. 19979).

Nella vicenda che ci occupa, in presenza di un solo parziale accoglimento del reclamo, il silenzio serbato dal collegio va inteso come espressione della decisione di ritenere irripetibili gli esborsi sostenuti dal reclamante nei confronti della curatela intimata, restando così esclusa la denunciata omessa pronuncia sulle spese giudiziali.

6. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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