Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13546 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Confortola Ernesto,
elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Di Lorenzo Franco in
Roma, via Germanico n. 12, int. 4;
– ricorrente –
contro
M.A., M.M. e s.r.l. SAMDIMARKET, in
persona del legale rappresentante M.M., rappresentati
e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dagli Avv. Dal Molin Graziano, Omelia Del Frate e Gabriele Pafundi,
elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, viale
Giulio Cesare, n. 14/A;
– controricorrenti –
e contro
MO.An., M.V., M.N.,
MO.Mi., MO.Ma., D.F.A.M. e
R.D.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1990 del 22
agosto 2005;
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10
maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi l’Avv. Franco Di Lorenzo, per delega dell’Avv. Ernesto
Confortola, e l’Avv. Francesco Ioppoli, per delega dell’Avv. Gabriele
Pafundi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per
l’estinzione del processo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Sondrio, con sentenza depositata in data 11 luglio 2002, ha rigettato la domanda di negatoria servitutis sull’area adibita a cortile e parcheggio, pertinenza del fabbricato sito in (OMISSIS);
che tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 agosto 2005;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 novembre 2005;
che gli intimati M.A., M.M. e s.r.l.
Samdimarket hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria;
che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con atto notificato il 5 maggio 2011 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 9 maggio 2011, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia;
che, in mancanza di adesione dei controricorrenti alla rinuncia, le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara, estinto il processo per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011