Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13546 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1311-2020 proposto da:

B.M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza n. 14530/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 03/12/2019 R.G.N. 2700/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto n. 14530/2019 il Tribunale di Ancona ha rigettato, per manifesta infondatezza, la domanda reiterata di protezione internazionale e umanitaria avanzata da B.M.S., cittadino del (OMISSIS).

2. Il Tribunale ha osservato, in sintesi, che:

a) si tratta di una domanda c.d. “reiterata”, nel senso che già vi è stato un precedente diniego amministrativo intervenuto in data 13.7.15, confermato dal medesimo Tribunale di Ancona con provvedimento del 6.4.16 e infine dalla Corte di appello di Ancona con sentenza di rigetto dell’impugnazione in data 18.10.16;

b) nel caso in esame, l’istante non ha fornito nuovi elementi per aumentare la probabilità di accoglimento della sua istanza di protezione internazionale, ma ha superficialmente adito il Tribunale rappresentando una storia del tutto differente da quella originaria circa le ragioni del suo espatrio; in particolare, all’epoca della prima audizione aveva dichiarato di essere stato contattato da una persona dalla doppia cittadinanza (OMISSIS) e (OMISSIS) affinchè cucisse magliette con frasi a carattere politico contro l’ex presidente, mentre nel nuovo giudizio ha dichiarato di essere omosessuale rilasciando dichiarazioni prive di dettaglio, incoerenti e prive di valide giustificazioni circa la pregressa incolpevole omissione; tali elementi denotano la scarsa credibilità e la strumentalità della reiterazione della domanda;

c) il solo fatto che il richiedente stia svolgendo attività lavorativa in Italia non costituisce una nuova risultanza che consenta di accreditare la fondatezza della domanda, della quale non aumenta la probabilità di accoglimento.

3. Il decreto è stato impugnato da B.M.S. con ricorso affidato a tre motivi.

4. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

5. Il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia violazione della Convenzione di Ginevra e della direttiva 2004/83/CE, attuata con D.Lgs. n. 251 del 2007, per avere il Tribunale ritenuto che la vicenda narrata dal ricorrente, riferibile alla problematica dell’opposizione politica all’ex dittatore, non rappresenti un’ipotesi di persecuzione grave rientrante nel concetto di cui all’art. 1, lett. a), n. 2 della Convenzione e comunque per avere fornito una motivazione apparente in ordine alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

2. E’ altresì dedotto che il Tribunale non avrebbe debitamente considerato che in (OMISSIS) il richiedente era ricercato per motivi attinenti all’omosessualità e che tale fatto non era stato originariamente rappresentato in quanto appreso solo in un momento successivo. Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in quanto in (OMISSIS) l’omosessualità è punita penalmente.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 4 direttiva 2011/05/UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 2 Cost., in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per mancata valutazione del contratto di lavoro ai fini della concessione della protezione umanitaria, per difetto di motivazione in ordine alla vulnerabilità del ricorrente e per omessa corretta valutazione comparativa tra grado di integrazione raggiunta in Italia e la situazione oggettiva e soggettiva lasciata nel Paese di origine.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Va rammentato che la Direttiva 2013/32/CE prevede che la domanda di asilo reiterata sia anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente, o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato. A sua volta il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda di protezione senza procedere all’esame, tra l’altro, anche nel caso in cui (lett. b) il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo l’assunzione di una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

6. Come già affermato da questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 18147 del 2020), solo se l’esame preliminare permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi tali da rendere probabile, in modo significativo, che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.

7. Nel caso in esame, il Tribunale, non solo non ha ravvisato nella domanda reiterata alcun elemento di novità, rilevante ai fini della concessione della protezione richiesta, ma ha evidenziato come il richiedente avesse fornito due contrastanti versioni dei fatti circa i motivi del suo espatrio e avesse omesso originariamente di riferire la circostanza della sua omosessualità, condizione perseguita in (OMISSIS).

8. La produzione documentale era perciò irrilevante ai fini della prova della novità degli elementi per il riconoscimento della protezione internazionale, atteso che la difforme versione dei fatti resa nelle due diverse sedi deponeva per l’inattendibilità del richiedente.

9. In ordine al terzo motivo, il ricorso, nel censurare l’omesso l’esame dei requisiti di “vulnerabilità” in relazione alla c.d. protezione umanitaria, in realtà si limita a generiche affermazioni e alla illustrazione teorica dell’istituto, omettendo di indicare quali elementi più specifici, riferibili alla persona del richiedente e decisivi per il giudizio, sarebbero stati allegati in giudizio ed omessi dal giudice di merito.

10.Nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (v. Cass. n. 28780 del 2020).

11. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

13. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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