Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13546 del 01/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14092/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA TECA ANTIQUARIATO E GIOIELLI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 203/39/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 20/02/2013,

depositata il 11/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 126/05/2009 della CTP di Latina che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente “La Teca Antiquariato e Gioielli srl” – ed ha così annullato cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento notificate dal concessionario per la riscossione dei tributi dovuti in conseguenza della decadenza dai benefici di cui alla sanatoria fiscale della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, per omesso versamento della seconda delle rate dovute.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo espressamente l’art. 12 circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini previsti dalla norma, “non possa non tenersi nella dovuta considerazione la volontà espressa dalla contribuente, di voler aderire alla sanatoria, fermo restando che la residua somma (ancora eventualmente dovuta) con gli interessi di legge debba essere senz’altro corrisposta dalla contribuente”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La società contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di impugnazione (rubricato come: “Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 – art. 360, n. 3”) la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con conseguente inefficacia del provvedimento di revoca (o diniego di efficacia) dell’istanza di definizione dei pagamenti ritardati o omessi.

Il motivo è fondato e da accogliersi.

Infatti, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che: “In tema di condono fiscale, della L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.

L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010).

Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicchè poi la Corte potrà restituire la lite al giudice del merito onde quest’ultimo valuti se residuano in controversia questioni ulteriori rispetto a quella che è stata accolta dalla sentenza impugnata e che ha costituito la ragione della cassazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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