Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13545 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell’avvocato FALCHI GIAN

LUIGI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALL P.F. IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. M.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATTINA 81, presso lo studio

dell’avvocato CARSANA MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MACCIOTTA BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Besi Alfredo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Falchi Gian Luigi difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21-2-2000 C.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari il Fallimento di P.F. e, premesso di aver acquistato da P.F., dichiarato fallito dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 90/1994, delle quote indivise di alcuni beni siti in (OMISSIS) con scritture private del 20-1-1974, del 12-10-1974 e del 14-9-1978, chiedeva una pronuncia di accertamento dell’acquisto della proprietà dei suddetti beni per usucapione.

Costituendosi in giudizio il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attrice, eccependo che l’attore non era mai stato nell’esclusivo possesso dei beni stessi.

Il Tribunale adito con sentenza del 13-12-2002 rigettava la domanda attrice.

Proposta impugnazione da parte del C. cui resisteva il Fallimento di P.F. la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 19-5-2005 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui il Fallimento di P.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 229 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la domanda dell’esponente avente ad oggetto l’acquisto per usucapione della sola comproprietà dei beni per cui è causa in misura corrispondente alle quote indivise a suo tempo acquistate dal fallito era infondata per mancanza di prova.

Premesso che il giudice di appello ha motivato tale convincimento per il fatto che l’esponente, dopo che il giudice di primo grado aveva rigettato la prova per testi articolata dal C., non aveva impugnato tale ordinanza con la espressa riproposizione della prova in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente inammissibilità dei suddetto mezzo istruttorio nel giudizio di secondo grado, il ricorrente afferma che la Corte territoriale non ha considerato che il convenuto, avendo riconosciuto nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado che “Da quanto sopra discende che, non essendo mai stato il P.F. al possesso esclusivo di detti terreni ma in situazione di compossesso ed avendo trasferito al C., come lo stesso riconosce, la quota ideale pari a 1/2 di detti,…”, aveva ammesso la situazione di compossesso, ovvero le circostanze di fatto utili per il C. all’acquisto per usucapione della comproprietà dei beni nella misura corrispondente alla quota ideale pari ad 1/2 dei terreni oggetto di causa.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che il C. non ha impugnato in questa sede la statuizione della Corte territoriale che ha dichiarato inammissibile fa prova per testi riproposta dall’appellante nel secondo grado di giudizio in quanto già formulata dinanzi al Tribunale di Cagliari e non ammessa dal giudicante con ordinanza non impugnata in fase decisoria, si rileva che il ricorrente con la censura in esame prospetta una questione, che implica un accertamento di fatto, che non risulta trattata dalla sentenza impugnata; pertanto il C., al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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