Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13545 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1302-2020 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 45,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO D’UFFIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA CORTESINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3102/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/11/2019 R.G.N. 2137/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 3102/2019 la Corte di appello di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da B.E., cittadino del (OMISSIS).

2. La Corte di appello ha osservato, in sintesi, che:

a) il ricorrente ha riferito di avere lasciato il suo Paese per sottrarsi a condizioni di vita disumane, in quanto non aveva un lavoro, aveva perso la madre ed era stato allontanato dal patrigno, proprietario del terreno dove lui lavorava;

b) il Tribunale ha rigettato il ricorso il riconoscendo nel movente economico l’unica giustificazione della migrazione del richiedente e osservando che il (OMISSIS) è uno Stato politicamente stabile e democratico, caratterizzato da una crescente qualità della vita e da uno sviluppo economico sostenuto, privo di pericoli per i residenti;

c) l’unico motivo di appello verte sulla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui non sussistono i presupposti.

3. La sentenza è stata impugnata da B.E. con ricorso affidato a cinque motivi, preceduti da istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

4. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

5. Il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, va ribadito che nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; nè davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. n. 11756 del 2020).

2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, per omessa traduzione di tutti gli atti del procedimento. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra 28.7.51 che definisce lo status di rifugiato. Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per non avere la Corte di appello argomentato in ordine al “pericolo in Gambia il solo fatto di soggiornarvi”. Il quarto motivo verte su omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in attuazione del principio di non refoulement sancito dalla disciplina internazionale e comunitaria.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (v. Cass. n. 28780 del 2020).

5. Il ricorrente ha assolto in modo solo formale i suddetti oneri.

6. In particolare, il primo motivo lamenta una violazione procedurale di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e il ricorrente, che ne aveva l’onere, non ha fornito elementi da cui potere comprendere se la questione fosse stata effettivamente sollevata in primo grado e riproposta in appello, per cui la stessa deve considerarsi nuova e come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.

7. Il secondo e il terzo motivo vertono sul diniego dello status di rifugiato e della protezione umanitaria, laddove la sentenza impugnata ha riferito che l’unico motivo di appello verteva sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria. All’evidenza, si è formato il giudicato interno sul rigetto, pronunciato dal Tribunale, in merito al mancato riconoscimento di una delle c.d. protezioni maggiori.

8. Il quarto motivo è del tutto astratto, limitandosi all’enunciazione di principi generali, senza nulla argomentare specificamente in merito alla fattispecie concreta e al riconosciuto motivo meramente economico dell’espatrio.

9. Occorre pure aggiungere che il ricorso richiama questioni non pertinenti e avulse dal caso concreto (presunta situazione di instabilità e pericolosità della situazione del Gambia, laddove il ricorrente è cittadino del (OMISSIS)).

10. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

12. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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