Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13545 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3370/2009 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

GEROLAMO BELLONI 4, presso lo studio dell’avvocato PIOLI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato POMENTI Anna Maria, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 568/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Distaccata di LATINA del 21.9.07,

depositata il 12/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, sulla resistenza della parte erariale che ha presentato controricorso, è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“La sentenza impugnata ha accolto l’appello dell’Ufficio, motivando congruamente e correttamente, sia in ordine alla motivazione dell’atto impositivo (non essendovi obbligo di allegazione della segnalazione della G.d.F., essendone stato il contenuto essenziale riportato nell’accertamento) sia in ordine alla sussistenza dei presupposti dello stesso (rilevando che la rettifica era operabile con il metodo indicato dall’Ufficio anche allorchè l’irregolarità nella tenuta della contabilità risultasse in modo certo e diretto da ispezioni eseguite presso altri contribuenti, sempre che non vi sia lesione del diritto di difesa, come non avvenuto nella specie date le evidenti ragioni dell’avviso di accertamento, riportate espressamente nella decisione qui gravata).

Il motivo relativo alla pretesa violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 – così come il relativo quesito – è generico e non tiene conto della predetta ratio decidendi: la CTR ha ritenuto insussistente l’obbligo di allegazione proprio perchè il contenuto essenziale della segnalazione sulla verifica ad Arezzo risulta riportato nell’avviso di accertamento; non è stata poi censurata l’altra ratio, relativa alla verifica incrociata operata dalla G.d.F. a Latina. Va ribadito, al riguardo che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dovendo il ricorso contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata (Cass. n. 2312 del 2003 e n. 3612 del 2004 e, in materia tributaria, n. 17125 del 2007).

Rispetto alle altre censure rubricate non sono stati formulati nè il prescritto quesito (per l’asserita violazione art. 360 c.p.c., n. 4) nè i previsti momenti di sintesi (per le due assunte violazioni n. 5 art. cit.), sicchè si rivelano tutte inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08;

8897/08; 4556/09)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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