Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13545 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente-

contro

I.F.

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 99/34/11 della Commissione

tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, depositata

il 28 febbraio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, notificò a I.F. cartella esattoriale procedendo al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, nell’anno di imposta 2002, per Euro 31.607,00, siccome il corretto credito era, come da dichiarazione dell’anno precedente dello stesso contribuente, pari a Euro 8.778,80;

il ricorso, proposto dal contribuente, avverso la cartella venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catania e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione distaccata di Catania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.);

in particolare, il Giudice di appello -rilevato che l’Ufficio non aveva operato alcuna rettifica della dichiarazione 2003 (anno di imposta 2002) nella quale era indicato il credito di imposta-riteneva, perciò, che l’Agenzia delle entrate non fosse legittimata ad alcuna contestazione al fine di ridurre il credito in esame;’

inoltre, sempre secondo la C.T.R., nel ricorso in primo grado il contribuente ha ampiamente precisato…quanto è accaduto per quel che riguarda il credito di imposta maturato al 31.12.1001;

avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidandosi a tre motivi, mentre I.F. non ha svolto attività difensiva;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dall’art. lbis del D.L. 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016 n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la sentenza impugnata di nullità assoluta non contenendo la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e la “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”;

2.con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione o il vizio di motivazione solo apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

3 con il terzo motivo, articolato, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis;

4 le censure, veicolate con i primi due motivi di ricorso, esaminate congiuntamente siccome parzialmente sovrapponibili, sono fondate in parte; invero, malgrado la sentenza impugnata appaia formalmente conforme ai dettami di legge, evidenziandosi una sufficiente ricostruzione dello svolgimento del processo, la motivazione resa dal Giudice territoriale, per l’apoditticità delle affermazioni rese e nella totale assenza di ogni riferimento alle contrarie allegazioni di cui all’atto di appello, si risolve in una motivazione meramente apparente, non essendo possibile ricostruire l’iter logico giuridico che ha condotto la C.T.R. al rigetto dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate;

4.costituisce, invero, principio fermo di questa Corte (v., tra le tante, di recente, Cass.ordinanza n. 12096 del 17/05/2018) quello per cui è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice e, ancora, (cfr. Cass.n. 9105 del 07/04/2017) che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

5 ne consegue l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, formulato in subordine;

6 conclusivamente, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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