Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13545 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13975/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PADOVA, 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DASTOLE,

rappresentato e difeso dagli avvocati AMALIA SCHIAZZA, ANTONELLA

VENTURA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 19/03/2013,

depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di L’Aquila ha accolto l’appello di C.S. –

appello proposto contro la sentenza n. 148/03/2009 della CTP di Pescara che aveva respinto il ricorso del predetto contribuente – ed ha così annullato l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni (notificato il 22.10.2008) su atto di compravendita di data 26.06.2003 (registrato il 30.6.2003), avviso fondato sulla revoca dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa (per omessa assunzione della residenza entro il termine di mesi 18 dall’acquisto), avviso che la parte contribuente aveva impugnato assumendo (tra l’altro) che l’Agenzia fosse decaduta dal potere di accertamento, non avendovi provveduto entro il termine triennale di cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

La predetta CTR (dato atto che la CTP aveva disatteso il ricorso del contribuente sul rilievo che la disciplina della L. n. 289 del 2002, art. 11, implicante differimento biennale del termine di verifica e liquidazione, era stata poi prorogata anche agli atti formati fino al 30.9.2003 a mente della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46) ha motivato la decisione evidenziando che la CTP non aveva “considerato la peculiare situazione di fatto nella quale si trovava il contribuente, che impone di ritenere inapplicabile….la proroga dei termini previsti dalla legge”. Era ben vero che il contribuente (a mente del predetto art. 11) avrebbe avuto la possibilità di sanare l’omesso trasferimento della residenza presentando apposita istanza (entro il 16.6.2004) onde rinunciare all’agevolazione e godere così dello sgravio di sanzioni ed interessi (salvo il pagamento dell’intera imposta non agevolata) ma, alla data del 25.12.2004 il contribuente stesso non aveva ancora consumato il termine di legge per provvedere al cambio di residenza, per cui l’eventuale inadempienza avrebbe potuto costituire oggetto di verifica solo dopo la scadenza del diciottesimo mese dalla registrazione dell’atto di acquisto e cioè dopo il 25.12.2004. Pertanto la revoca dell’agevolazione avrebbe dovuto essere notificata entro il triennio e cioè entro il 25.12.2007, non essendo applicabile la proroga biennale “per la pendenza del termine per il trasferimento di residenza”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di impugnazione centrato sulla violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11; della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46) la parte ricorrente si duole che la CTR abbia ritenuto non applicabile alla specie di causa la proroga biennale, sul presupposto che l’applicazione della proroga biennale dovesse considerarsi condizionata dalla già commessa violazione al momento della scadenza della presentazione della domanda di condono. Per contro, l’art. 2, comma 46, già menzionato aveva previsto che le disposizioni del citato art. 11 “si applicano anche agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonchè all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini”, con conseguente applicazione dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo (nel quale si prevede, appunto, la menzionata proroga biennale). Potendo essere oggetto di definizione gli atti stipulati ante 1.10.2003 e le violazioni già commesse, il contribuente avrebbe potuto beneficiare del condono (rinunciando all’agevolazione in precedenza richiesta) ancorchè fosse ancora pendente il termine per trasferire la residenza, così che -fino al momento dello scadere di tale facoltà – l’ufficio non avrebbe potuto procedere al controllo dell’atto.

Ergo, dal momento del consumato inadempimento (29.12.2004) avrebbe dovuto contarsi il termine triennale e la aggiuntiva proroga biennale per l’accertamento, termine perciò scadente il 29.12.2009.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

E’ ben vero che questa Corte, in fattispecie analoga alla presente si è pronunciata conformemente all’avviso dell’Agenzia (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n 24683 del 19/11/2014) ma il successivo e più recente avviso di questa Corte stessa è stato radicalmente diverso (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 24118 del 2015) ed a quest’ultimo si ritiene preferibile attenersi, per la migliore aderenza alla ratio ed alla lettera della disciplina.

Ed invero – pacifico che anche “in tema di perdita del beneficio fiscale concesso per la prima casa ai fini dell’imposta di registro, il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta (dovuta a decorrere dal momento in cui è rimasto ineseguito il proposito di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile) resta soggetto alla sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 10, in materia di definizione agevolata degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro ed è prorogato di due anni, ai sensi di detto art. 11” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 279 del 08/01/2013; si vedano anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1672 del 2011; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12069 del 17/05/2010; Sez. 5, Sentenza n. 24575 del 03/12/2010; Sez. 5, Ordinanza n. 15750 del 2010 Sez. 5, Ordinanza n. 4321 del 2009) –

deve però considerarsi condizione imprescindibile affinchè detta proroga possa operare che il termine ultimo per l’assolvimento dell’onere incombente sulla parte contribuente (di assumere la residenza nel luogo in cui è sito l’immobile) scada in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della L. n. 350 del 2003 (e cioè il 1.1.2004) poichè è la stessa norma or ora menzionata che consente l’applicazione della proroga di cui all’art. 11, comma 1, ultimo periodo “all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entra in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini”.

D’altronde, è corretto il rilievo che già “la lettera del comma 1 bis, consentiva di definire “le violazioni” relative all’applicazione delle imposte con agevolazioni e, pertanto, se entro la data fissata per poter fruire del condono…. non c’è violazione, mancano i presupposti giuridici del condono e, conseguentemente, della proroga del termine di esercizio della potestà accertativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, u.p.” (Cass. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 24118 del 2015). Infatti, non è passibile di proroga un termine che non è ancora cominciato a decorrere e – perciò stesso –

non può essere prorogato il termine per la liquidazione della maggiore imposta che è condizionato dalla revoca del beneficio del pagamento ridotto dell’imposta se i presupposti di detta revoca non si sono ancora maturati.

Nel caso oggetto del presente giudizio, prima della scadenza del termine per il trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile non vi era alcuna violazione suscettibile di condono e perciò non poteva operare il meccanismo della proroga di cui trattasi. Essendo poi la violazione intervenuta (con l’omissione della condotta normativamente imposta entro il termine massimo di legge) quando non solo il termine di identificazione degli atti condonabili era scaduto ma anche quello per la presentazione dell’istanza (16.4.2004) non vi è dubbio che non potesse applicarsi la proroga di cui trattasi. Nè altera in alcun modo il ragionamento decisorio il fatto che il comma 1-bis del menzionato art. 11, preveda che: “Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 ottobre 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta”. Ed invero, anche la ora detta norma suppone che la “violazione” si sia già maturata e perciò – in concreto – che risulti definitivamente omessa la condotta necessaria, con lo spirare del termine ultimo ai fini del trasferimento della residenza. E’ conferma di questa conclusione la circostanza che la medesima norma preveda l’ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore della legge non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte, appunto perchè il predetto avviso potrebbe essere notificato solo in quanto risulti omessa la condotta necessaria e si sia maturata la violazione che è condizione per la revoca dell’agevolazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per ragione di manifesta infondatezza.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e ritiene perciò opportuno confermare che non appare esservi contrasto effettivo tra la posizione espressa da Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 24683 del 19/11/2014, e le conclusioni che si ritengono di raggiungere qui. Benvero, l’assunto per cui “è essenziale unicamente l’intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è del tutto ininfluente la non ancora maturata perdita del beneficio fiscale” (che regge l’ordinanza or ora menzionata) resta valido per tutte le ipotesi di mendacio originario e si coordina perfettamente con la previsione della norma che condiziona l’applicazione dell’ipotesi di “definizione senza sanzione” alla circostanza che non “sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte”. Infatti, in questi casi la violazione è già stata commessa all’atto della registrazione ma la perdita del beneficio non può essersi ancora maturata, appunto perchè non è stato notificato l’avviso a mezzo del quale l’amministrazione revoca il beneficio già concesso e liquida le imposte differenziali rispetto all’ammontare ordinario (con le conseguenti sanzioni).

Invece, nelle ipotesi di mendacio per fatto sopravvenuto (quale è appunto l’omesso o intempestivo trasferimento della residenza) la intervenuta registrazione da sè stessa non può essere determinante ai fini della applicazione della proroga biennale perchè, in difetto di maturata violazione, non potrebbe neppure porsi la questione della presentazione dell’istanza di definizione, nè il contribuente potrebbe avere interesse a presentare dichiarazione di non volere beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta, in pendenza del termine per la realizzazione della circostanza (il trasferimento di residenza) alla quale è condizionato il definitivo maturarsi del beneficio per l’innanzi solo provvisoriamente applicato. Si tratta perciò soltanto di coordinare, con il preciso riferimento cronologico al momento della maturazione della violazione (nelle due distinte ipotesi), gli effetti istantanei e quelli posticipati del mendacio, traendone poi le conseguenze in termini di “omessa presentazione dell’istanza di definizione” a seconda che l’omissione sia effettiva (a riguardo di violazione già commessa) ovvero inesistente (a riguardo di violazione non ancora maturata);

che, in definitiva, la impugnazione deve essere disattesa per infondatezza;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 1.200,00 oltre al 15% per spese generali, oltre ad accessori di legge ed oltre ad Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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