Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13544 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.30/05/2017), n. 13544
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7195/2011 R.G. proposto da:
Fallimento di N.E., (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Arturo Del Giudice,
elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 41, presso lo studio
dell’avv. Adolfo Zini;
– ricorrente –
contro
Banca Popolare del Frusinate s.coop.ar.l., (C.F. (OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Carlo Scala, elettivamente domiciliata nel suo
studio in Roma, via Bissolati 76;
– controricorrente ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4046/2010 della Corte d’appello di Roma,
depositata il giorno 11 ottobre 2010;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile
2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luigi
Salvato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il curatore del fallimento di N.E. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il giorno 11 ottobre 2010, che accolse l’appello proposto dalla Banca Popolare del Frusinate s.coop.ar.l., concernente la revocatoria ordinaria di due separati atti di cessione di crediti, stipulati in favore della detta banca oltre il biennio precedente alla dichiarazione di fallimento del cedente.
Ritenne la corte d’appello che entrambe le cessioni non costituissero atti a titolo gratuito, trovando quale corrispettivo le aperture di credito contestualmente accordate dalla banca al cedente e, comunque, essendo incontroverso che le somme incassate dalle dette cessione furono poi utilizzate per ridurre l’esposizione debitoria del predetto nei confronti della cessionaria.
Concluse il giudice di merito che non essendo stata provata la consapevolezza, in capo alla cessionaria, del pregiudizio arrecato ai creditori dell’imprenditore poi fallito, la domanda del fallimento doveva andare integralmente respinta.
Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo la Banca Popolare del Frusinate s.coop.ar.l..
Il fallimento ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1260, 1321 e 1325 c.c. e art. 2901 c.c., nn. 1) e 2) e della L. Fall., art. 66, avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto entrambi gli atti di cessione di natura onerosa, anzichè a titolo gratuito, avuto riguardo alla causa in concreto dei ridetti atti traslativi.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), palesandosi insufficiente e contraddittoria la motivazione della corte in ordine alla insussistenza del c.d. consilium fraudis in capo alla banca cessionaria.
Con il terzo motivo assume la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117 e dell’art. 2704 c.c., considerato che il giudice di merito non ha rilevato che le aperture di credito accordate dalla banca all’imprenditore poi fallito, erano nulle per difetto di forma e, comunque, prive di data certa opponibile al curatore fallimentare.
2. Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Va ricordato che la cessione di credito è negozio a causa variabile da ricercarsi in concreto attraverso l’individuazione della reale finalità perseguita dalle parti, caratterizzandosi come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti (restando così soggetta all’azione revocatoria fallimentare, a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2), se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, sottraendosene, invece, quando essa sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente, dovendo peraltro intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale (Cass. 10/06/2011, n. 12736).
Nella vicenda in esame, la corte d’appello ha giudicato gli atti di cessione impugnati a titolo oneroso, assumendo – almeno per la prima cessione – sia la contestualità con l’apertura di credito in favore del cedente e, quindi, la sua funzione di mera garanzia, sia la natura solutoria, costituendo vero e proprio mezzo anormale di pagamento, essendo state le somme incassate dal terzo debitore ceduto, utilizzate integralmente per ridurre l’esposizione debitoria del correntista poi fallito.
Orbene, attesa la esposta duplice ratio decidendi, è inammissibile, per carenza di interesse, ogni doglianza concernente la forma del contratto di apertura di credito e la carenza di data certa opponibile al fallimento, atteso che il giudice di merito ha valutato l’onerosità di entrambi gli atti, anche alla luce della funzione solutoria da essi assolti.
Il vero è che, come correttamente osservato dalla corte romana, attraverso la cessione dei detti crediti, la banca si è assicurata un mezzo di pagamento del credito vantato nei confronti del cedente, non potendosi allora dubitare dell’onerosità degli atti di cessione in discussione, atteso che tutte le somme incamerate dal cessionario, come detto, sono state impiegate per ridurre l’esposizione debitoria del cedente.
3. Il secondo motivo è infondato.
Com’è noto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 30/12/2014, n. 27546).
Orbene, la Corte d’appello ha esattamente spiegato le ragioni che inducevano a ritenere indimostrata la consapevolezza della banca del pregiudizio arrecato al ceto creditorio, considerato, da un lato, che i protesti a carico del cedente vennero pubblicati successivamente alla stipula delle cessione e, dall’altro, che le procedure esecutive pendenti normalmente non sono soggette a forme di pubblicità.
Quanto alla ipoteca giudiziale iscritta per un precedente credito (di importo pari a Lire 1.500.000.000) e fondata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è sufficiente ricordare che secondo la tesi del fallimento ricorrente neppure vi sarebbe prova della concessione di un fido da parte della banca in favore del N.; dunque non è irragionevole ritenere che l’istituto di credito non abbia neppure effettuato ricerche presso i registri immobiliari, onde verificare l’esistenza di eventuali pregiudizi iscritti.
4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, il controricorrente lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice del merito ha ritenuto provata la c.d. scientia damni in capo al cedente, pure in difetto di idonei elementi indiziari.
4.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei motivi del ricorso principale.
5. In definitiva, il ricorso principale va respinto, mentre resta assorbito quello incidentale. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017