Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13544 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13544 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. al
Roma,45S/L5
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOS!TATO !N CANCELLERIA
3 O MA6 2013
Ct. 32872/09 (Avv. SANTORO)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 26975/2009
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il sig. GROSS PIERGIORGIO e la SOM S.p.a., rappresentati e difesi dagli
avv.ti Claudio Berliri e Alessandro Cogliati Dezza, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimi in Roma, via A. Farnese n. 7
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 76/44/08
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di MILANO.
PREMESSO
Che con nota 273195/2012 la Direzione Provinciale di Milano ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 03.12.2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale