Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13544 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA SCROFA 47, presso lo studio dell’avvocato ANELLI

LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCO

TERESIO;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNI BRUNA, TODESCHINI

GIORGIO;

– cntroricorrente –

avverso la sentenza n. 1755/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato TERESIO BOSCO difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CLARA BADARELLO con delega dell’Avvocato GIORGIO

TODESCHINI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1996, P.G., allegando di esser proprietario di un terreno in agro di (OMISSIS) chiedeva che, accertata l’interclusione dello stesso, venisse costituita servitù coattiva di passo sul fondo di B.A., determinando il tracciato e stabilendo la somma da versare a titolo di indennità.

Quest’ultimo, costituitosi, resisteva alla domanda.

Con sentenza del 2002, il tribunale di Asti costituiva la servitù coattiva di passaggio sul fondo del convenuto secondo il percorso indicato dal CTU e condannava l’attore al pagamento di L. 3.300.000 a titolo di indennità e regolava le spese. Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente, cui resisteva la controparte.

Con sentenza in data 18.6/2.11.2004, la Corte di appello di Torino, per quanto qui ancor interessa, respingeva il gravame e regolava le spese.

Osservava la Corte subalpina che il P. aveva provato che il proprio fondo era intercluso, mentre il B. non aveva provato il contrario.

La tesi secondo cui il fondo del P. godesse di servitù di passaggio sul fondo confinante del S., per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, non poteva essere accolta, in quanto non era stata provata l’esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio di essa, mentre era provato che dal 1941 i due fondi erano sempre appartenuti a proprietari diversi.

Non avevano pregio poi le critiche rivolte alla scelta del tracciato, atteso che quello indicato dal CTU era il più breve, interessava un solo fondo in luogo di tre, non presentava dislivelli e non divideva in due il fondo servente, mentre la larghezza del passaggio poteva dirsi proporzionata all’uso.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di sei motivi, il B.; resiste con controricorso il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 C.C., comma 1 e dell’art. 2697 c.c., comma 1; con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione; i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, atteso che entrambi, sotto diversi profili, attengono alla questione dell’effettiva interclusione del fondo del P..

Ricordate le condizioni cui è subordinata la effettiva interclusione di un fondo, il ricorrente sostiene che la mancanza di accesso alla via pubblica e l’impossibilità di procurarsela altrimenti non sarebbero stati oggetto di adeguata dimostrazione. La tesi del B. si basa sulla asserita sussistenza di contratti agrari, a suo dire intercorsi in precedenza tra le parti, in forza dei quali chi coltivava il fondo del P. poteva servirsi del fondo del S. per accedere alla via pubblica.

La tesi sostenuta, peraltro ribadita anche nel successivo, terzo motivo, in cui si lamenta la inversione dell’onere della prova al riguardo, si basa su di una presunta possibilità, a favore del fondo del resistente,di servirsi del contiguo fondo del S. per accedere alla via pubblica.

Tale tesi, come rettamente argomentato nella sentenza impugnata, risulta peraltro priva di riscontri, mentre eventuali occasioni di passaggio ben potevano essere ascritti ad una normale tolleranza.

La CTU e le testimonianze acquisite hanno infatti dato contezza del fatto che il fondo del P. risultava intercluso, che non si riscontrava la presenza di opere visibili che attestino il passaggio su altro fondo contiguo per accedere alla via pubblica e che non sussiste dimostrazione della esistenza di rapporti agrari che giustificherebbero la abituale o almeno ricorrente possibilità di attraversamento del fondo del S..

Inoltre, con riferimento alla ipotesi di costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, era stato accertato che i fondi in questione erano appartenuti a proprietari diversi fin dal 1941.

Si può dare atto della difficoltà di reperire segni del passaggio su tale fondo in ragione della occasionalità del transito e della natura del terreno, ma tanto non vaie a dar conto delle asserzioni relative alla effettività di un accesso (di fatto?) ad altro fondo, attraverso cui accedere abitualmente alla pubblica via.

In considerazione quindi della oggettiva collocazione del fondo, della mancanza di prova di rapporti tali da lasciar presupporre il passaggio sul fondo del S., della assenza di segni visibili di tale passaggio, i primi tre motivi non possono trovare accoglimento.

Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso attengono al tracciato, alla dislocazione dello stesso, alle proporzioni ed alla asserita violazione del criterio del minor danno.

Sotto tale profilo, la sentenza impugnata ha esaminato tutti i percorsi proposti in alternativa a quello giudicato dal CTU più idoneo e poi adottato in sentenza, rilevando che lo stesso aveva le caratteristiche di attraversare un solo fondo, di estendersi per quasi tutta la sua estensione lungo il confine dello stesso, di avere andamento rettilineo o quasi, di non incontrare dislivelli significativi e di essere il più breve.

Nessuna delle considerazioni svolte nei tre motivi attinenti a tale profilo è idoneo a svilire la valenza delle ragioni che la Corte subalpina ha posto a fondamento della decisione adottata al riguardo, che, sottolineando l’andamento del tracciato ed evidenziando che lo stesso costeggia per la maggior parte del suo snodarsi il confine del fondo servente, ha con ogni evidenza, tenuto presente anche il profilo del minor danno per il fondo servente.

In base alle considerazioni che precedono, neppure le censure mosse con i tre motivi in esame possono trovare accoglimento, con la sola ulteriore considerazione che l’ampiezza del tracciato risponde a valutazioni di mero fatto, che, in quanto tali, non possono essere oggetto di censura in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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