Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13544 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2642/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di PERUGIA del 22.11.07, depositata il 13/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, con la quale, è stato riconosciuto alla parte contribuente, medico generico convenzionato con il S.s.n., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni ancora in contestazione, ritenendo l’insussistenza, nella specie, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione nello svolgimento della predetta attività, svolta in assenza di autonomia, dato che la ASL determina logisticamente ed in modo essenziale l’organizzazione, rimanendo di fatto preminente nell’attività l’opera personale intellettuale del professionista ed essendo l’attività svolta con modesti mezzi strumentali e con l’apporto di personale di semplice segreteria,e senza organizzazione imprenditoriale, come dalla documentazione contabile e dalle dichiarazioni dei redditi, non prevalendo l’aspetto organizzativo dei capitali e del lavoro altrui.

2. La censura proposta col primo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è inammissibile, perchè in realtà essa non ha ad oggetto l’interpretazione e applicazione, da parte dei giudici d’appello, delle norme sopra citate, bensì l’asserita mancata o inadeguata considerazione, da parte degli stessi, di circostanze di fatto (compensi a terzi per redditi di lavoro autonomo e dipendente, impiego di beni strumentali e l’esercizio dell’attività in uno studio rilevante) emergenti i primi due elementi dal quadro RE del Modello Unico – e caratteristiche costituenti indice di autonoma organizzazione), indicate dalla parte erariale ricorrente anche nell’atto di appello (peraltro senza specificare i relativi importi);

mentre l’accertamento in fatto del giudice di merito è censurabile in questa sede solo per vizio di motivazione e sempre che la relativa censura sia autosufficiente (Cass. n. 21023/09, in motivazione).

Anche la censura proposta col secondo motivo – col quale si denuncia vizio di motivazione) per mancata o inadeguata valutazione dell’utilizzo di beni strumentali per circa Euro 20.000 per ciascun anno e dell’entità dei compensi corrisposti per lavoro dipendente (circa Euro 6.700,00 per anno), da valutare come indice dell’autonomia dell’organizzazione – si rivela inammissibile, poichè non contesta adeguatamente ed in modo autosufficiente sul piano motivazionale l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito (accertamento che al di là di una ratio decidendi, non del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte – là dove si fa riferimento all’intuitus personae, rende comunque il dispositivo conforme a diritto).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio con il rigetto”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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