Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13544 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28405-2013 proposto da:

LELI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati

GIUSEPPE TENCHINI e FABIO FRANCO, che la rappresentano e difendono

giusta procura speciale estesa a margine del controricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– resistente-

avverso la sentenza n. 32/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 19/4/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Leli a r.l. propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 158/2/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento, relativo all’annualità 2005, con cui l’Ufficio aveva contestato alla società l’omessa applicazione delle ritenute alla fonte di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, sugli utili occulti che sarebbero stati distribuiti ai soci;

l’Agenzia delle Entrate sì è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione;

la contribuente ha infine depositato memoria illustrativa

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, “per carenza totale di motivazione e quindi per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 “, non avendo la C.T.R. illustrato le ragioni poste a fondamento dell’adottata decisione;

1.2. la censura è fondata;

1.3. la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il Giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 16736/2007);

1.4. in detto vizio di motivazione meramente apparente incorre, certamente, la decisione impugnata, che, a fronte dell’articolata proposizione dei motivi di gravame quali riportati dalla ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso, secondo quanto precisato da Cass. Sez. Unite n. 7074/17, con riferimento alle statuizioni rese dalla sentenza impugnata, si è limitata, senza riferire in alcun modo dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, a confermare la sentenza impugnata, riportando acriticamente le argomentazioni e deduzioni difensive delle parti proposte in primo grado;

1.5. la sentenza così resa è nulla, non consentendo di valutare se la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame dei motivi addotti a sostegno del gravame ritenuto infondato;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il primo motivo, assorbite le rimanenti censure, con conseguente cassazione della sentenza in ordine al motivo accolto e rinvio per nuovo esame alla CTR delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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