Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13544 del 01/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13966/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NEW FA.DEM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 147/33/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 26/03/2013, depositata il 16/04/2013; udita

la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 31/17/2010 della CTP di Napoli che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente “New.Fa.Dem srl” – ed ha così annullato la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004, per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, sul presupposto che vi fosse stata indebita compensazione di un credito (così si dice nella sentenza qui impugnata).

La predetta CTR – dopo avere evidenziato che la parte contribuente aveva, già in primo grado, protestato di avere “aderito al condono e di avere provveduto al pagamento delle somme dovute”, nel mentre l’Agenzia aveva eccepito che il pagamento era stato solo parziale, sicchè la Commissione di primo grado aveva pronunciato accertando che la parte contribuente aveva “dato prova dell’avvenuto regolare versamento delle somme dovute” – ha motivato la decisione ritenendo che “la contribuente ha provveduto a dimostrare di avere proceduto al pagamento delle somme dovute, esibendo idonea documentazione atta ad attestare l’avvenuto versamento sia innanzi a questi giudici che nel primo grado di giudizio”. La CTR ha inoltre evidenziato che l’Ufficio, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre eventuali documenti mancanti”, con conseguente nullità in caso di omissione.

Pertanto, alla luce della documentazione versata in causa, la CTR ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non sì è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5), la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione di versamento di quanto auto liquidato in dichiarazione.

Con il secondo motivo di impugnazione (nuovamente improntato alla violazione delle medesime norme indicate a riguardo del primo motivo ed inoltre alla violazione dell’art. 2697 c.c.) la parte ricorrente si duole della pronuncia impugnata “laddove conferisce indirettamente rilievo di fatto costitutivo della pretesa tributaria alla dichiarazione dei redditi”, così sostanzialmente gravando l’ufficio dell’onere di provare il fatto negativo dell’assenza delle incertezze, onde giustificare il mancato invio dell’invito a rendere chiarimenti.

Entrambi i motivi appaiono inammissibilmente formulati.

Ed infatti la decisione impugnata risulta manifestamente fondata su due distinte ed autonome ratio decidendi, delle quali solo una è stata impugnata, sì che la seconda (non incrinata da alcuna censura) è idonea a reggere da sè sola la compiutezza e legittimità della decisione.

Il giudicante, infatti, oltre a mettere in rilievo l’omesso assolvimento dell’onere normativamente imposto di invitare il contribuente a rendere chiarimenti sugli aspetti incerti della dichiarazione, ha anche identificato un’ulteriore ragione a fondamento della decisione di accoglimento dell’impugnazione del provvedimento, e cioè il fatto che la parte contribuente abbia (sia in primo che in secondo grado) fornito idonea dimostrazione di avere provveduto al pagamento delle somme dovute per la definizione in via breve della pendenza iscritta a ruolo.

Poichè detta ratio decidendi è rimasta priva di alcuna censura, non resta che rilevare il difetto di interesse in capo a parte ricorrente per l’esame dei motivi di impugnazione effettivamente proposti, con conseguente inammissibilità di questi ultimi.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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