Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13543 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13543

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4178/2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore dott.

Z.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Cesi n. 21, presso

l’avvocato Patrizia Parenti, rappresentato e difeso dall’avvocato

Bruno Inzitari, giusta procura per Notaio dott. Z.G. di

(OMISSIS); già (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio con gli

avvocati Monica Bucarelli, Alessandro Masetti Zannini de Concina,

Adriano Vanzetti, Giulio Enrico Sironi e Mauro Umiltà ed

elettivamente domiciliata in Roma, Via de Tritone n. 169, presso gli

avvocati Monica Bucarelli e Alessandro Masetti Zannini de Concina,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Multi-Wing Group ApS (già Multi-Wing Holding Aps), Multi-Wing

International A/S, e Multi-Wing Italia S.r.l. (già Tecnovent

Multi-Wing S.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via delle Quattro

Fontane n. 20, presso l’avvocato Vecchi Daniele, che le rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Di Bella Nino, giusta procura

speciale alle liti del 6.3.2014 autenticata per Notaio

P.J. il (OMISSIS) per la prima, procura speciale alle liti

autenticata per Notaio A.R. e Notaio P.J. il

(OMISSIS) per la seconda, e procura a margine del ricorso per la

terza;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 360/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PATRIZIA PARENTI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato DANIELE VECCHI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Nel settembre 2006 Multi-Wing Holding APS, Multi-Wing International AS e Tecnovent Multi-Wing s.p.a. evocavano in giudizio (OMISSIS) s.r.l. deducendo che quest’ultima, per un verso, aveva posto in atto la commercializzazione di giranti assiali (ventole) corrispondenti a quelli prodotti da esse attrici e, per altro verso, aveva messo a disposizione dei propri clienti un software all’interno del quale era contenuta una banca dati che riproduceva quella delle stesse istanti. Domandavano quindi che fosse accertato e dichiarato che la realizzazione della banca dati in questione costituiva violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti alle attrici a norma della L. n. 633 del 1941, art. 64 quinquies e art. 102 bis (L. aut.) e che la produzione e commercializzazione da parte di (OMISSIS) dei modelli di ventole indicati in giudizio costituiva atto di concorrenza sleale; chiedevano, inoltre, che fossero inoltre emesse, nei confronti della controparte, le consequenziali pronunce di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Milano accertava che l’utilizzo della banca dati costituiva violazione dei diritti di utilizzazione economica di cui all’art. 102 bis L. aut. e che le ventole realizzate e commercializzate da (OMISSIS) integravano imitazione servile dei prodotti corrispondenti di Multi-Wing; disponeva l’inibitoria quanto alla riproduzione e all’utilizzo dei dati estratti dal data-base delle attrici e quanto alla contraffazione delle ventole, condannando la convenuta al risarcimento dei danni per la lesione del diritto sui generis di cui all’art. 102 bis cit., per gli atti di concorrenza sleale e per la lesione all’immagine.

2. – (OMISSIS) proponeva una impugnazione che la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 28 gennaio 2014, respingeva.

3. – Contro quest’ultima sentenza la stessa (OMISSIS) – che ha poi assunto la denominazione di (OMISSIS) s.r.l., e che è fallita (sicchè oggi è presente in giudizio con il proprio curatore) – ha proposto ricorso per cassazione; questo è articolato in nove motivi. Resistono con controricorso Multi-Wing Holding APS, Multi-Wing International AS e Tecnovent Multi-Wing s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è dedotta nullità del procedimento per violazione degli artt. 163, 164 e 183 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso la sussistenza di un vizio di editio actionis pur in mancanza di una chiara individuazione dei soggetti giuridici che si affermavano titolari dei diritti dedotti in giudizio. E’ esposto che (OMISSIS) aveva rilevato, nel proprio atto d’appello, che le domande formulate dalle attrici erano viziate avendo riguardo alla indeterminatezza del profilo soggettivo, essendo state formulate in modo indistinto e generico da parte delle società attrici, le quali non avevano precisato quali fossero i titoli posti a fondamento delle rispettive pretese. In particolare, era mancata l’esatta individuazione dei soggetti che si assumevano titolari dei singoli diritti dedotti in giudizio; così: parte attrice non aveva indicato quale fosse il soggetto costitutore della banca dati non creativa; non aveva specificato nei confronti di quale società fosse stata posta in essere la condotta illecita consistente nella concorrenza sleale per imitazione servile; non aveva precisato a chi tra le diverse istanti spettasse il risarcimento del danno, in ragione della lesione occorsa con riferimento ai diritti nella titolarità delle diverse società attrici. Il giudice dell’impugnazione, d’altro canto, nel decidere il motivo di appello formulato da (OMISSIS), si era soffermato su di un aspetto (la determinatezza della domanda dal lato oggettivo) estraneo alla doglianza; inoltre, la stessa Corte di Milano aveva incongruamente affermato che nell’atto di citazione si era fatta questione di un’azione proposta in via solidale e sostenuto, altresì, che la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale andava riferita alla sola società italiana (Multi-Wing Italia s.r.l.).

1.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto è carente di autosufficienza.

La ricorrente svolge le proprie doglianze senza riprodurre i brani dell’atto introduttivo del giudizio da cui dovrebbe desumersi l’esistenza del vizio denunciato. Ora, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In particolare, anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664).

2. – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., per avere la Corte di appello violato il principio di tipicità della solidarietà dal lato attivo. Secondo la ricorrente, la decisione adottata dal giudice del gravame contrastava con tale principio, non essendo pertinente il rilievo, mutuato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il debitore non ha alcun interesse alla ripartizione tra i creditori del risarcimento dovuto.

2.1. – Il motivo va disatteso.

Il giudice distrettuale ha richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13 novembre 2012, n. 19713; Cass. 11 febbraio 1988, n. 1473; Cass. 29 maggio 1972, n. 1720; Cass. 29 gennaio 1965, n. 155): e nella presente sede va data continuità all’insegnamento per cui è nella disponibilità dei creditori non solo la possibilità di mettere in comune i loro crediti, ma anche quella di richiedere una liquidazione cumulativa quando, pur essendo relativamente agevole dare la prova del danno complessivo patito, sia particolarmente difficoltosa la prova del danno subito da ciascuno di essi; in proposito si è pure rilevato che nell’ambito applicativo dell’art. 1226 c.c., relativo alla valutazione equitativa del danno, può collocarsi la liquidazione cumulativa, quando la stessa sia richiesta dai danneggiati (Cass. 13 novembre 2012, n. 19713 cit.), e il Collegio condivide anche tale affermazione.

3. – Col terzo motivo è lamentata una nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Il Tribunale, secondo parte ricorrente, aveva infatti liquidato il danno risarcibile in via solidale, nonostante fosse mancata la formulazione di alcuna domanda in tal senso. Rammenta l’istante che, proprio per questa ragione, aveva censurato la sentenza di prime cure anche per ultrapetizione: nulla aveva tuttavia statuito il giudice di appello con riguardo a tale motivo di gravame.

3.1. – Il motivo non ha fondamento.

La Corte territoriale ha evidenziato che gli attori, fin dall’atto di citazione, avevano “fatto valere in via solidale e congiunta” il loro diritto sostanziale, o, meglio, i due diritti aventi rispettivamente ad oggetto la banca dati e le ventole, evidenziando, poi, che il debitore non aveva interesse al riparto tra i creditori del risarcimento del danno. E’ evidente, dunque, che il giudice del gravame abbia escluso, seppure implicitamente, il lamentato vizio di ultrapetizione, ritenendo che gli attori avessero proposto, in prime cure, una domanda di condanna solidale: statuizione – questa – che, ad avviso della stessa Corte di merito, poteva essere senz’altro emessa in ragione del richiamato indirizzo espresso dalla giurisprudenza legittimità in argomento.

4. – Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione o falsa applicazione della dell’art. 102 bis, comma 8 L. aut.: vi si deduce che la Corte di merito aveva esteso temporalmente la tutela della banca dati originaria, non limitandosi alle parti di essa risultanti da successive modificazioni o integrazioni sostanziali. Il Tribunale aveva accertato che la banca dati era stata costituita nel 1985 e che perciò i quindici anni di protezione previsti dalla legge in materia di diritto d’autore erano scaduti nel 2000; lo stesso giudice di primo grado aveva poi rilevato che controparte aveva apportato delle integrazioni alla banca dati a partire dal 1995 e sino al 2006, sicchè il quindicesimo anno di tutela dell’intera banca dati sarebbe venuto a scadere nel 2021. A fronte del motivo di appello specificamente formulato dall’odierna ricorrente, la Corte di Milano aveva ritenuto che la norma sopra richiamata dovesse essere interpretata nel senso che il termine di quindici anni di protezione sull’intera banca dati decorresse dalle integrazioni e modifiche che avevano riguardato quest’ultima. Tale interpretazione, secondo l’istante, sarebbe però palesemente errata, visto che in base ad essa sarebbe sufficiente porre in atto progressive integrazioni per assicurare all’intera banca dati una protezione potenzialmente perpetua: ciò in evidente contrasto con la volontà del legislatore di fissare un termine per la tutela del diritto sui generis di cui all’art. 102 bis L. aut..

4.1 – La censura va disattesa.

Dispone l’art. 102 bis, comma 8 L. aut.: “Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7” (e cioè un termine di durata di quindici anni).

La norma correla il nuovo termine di durata della protezione alla banca dati in quanto tale, seppur modificata o integrata; non, quindi, alle singole integrazioni e modificazioni che l’abbiano interessata. E tale previsione risulta coerente con l’art. 10.3 della dir. 96/9/CE (in attuazione della quale il D.Lgs. n. 169 del 1999 ha introdotto il titolo 2 bis della L. n. 633 del 1941, che comprende il cit. art. 102 bis):

la disposizione comunitaria prevede, infatti, che ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell’accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consenta di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione. Dalla formulazione dell’art. 102 bis, comma 8 si desume, dunque, che il legislatore italiano, avvalendosi di una facoltà espressamente contemplata dalla direttiva comunitaria, abbia inteso far decorrere un nuovo termine di durata di protezione dell’intera banca dati dall’effettuazione di investimenti rilevanti che si siano tradotti in integrazioni e modificazioni sostanziali dello stesso data base. Soluzione – questa – che obbedisce a una logica ben precisa: il diritto sui generis sulla banca dati presuppone infatti un investimento rilevante – ex artt. 102 bis, comma 1, lett. a), e commi 3 e 7, comma 1 dir. 96/9/CE – e, anzi, come è stato osservato, costituisce una espressione della tutela del puro investimento. In tale prospettiva, ben può comprendersi la scelta legislativa di “agganciare” la decorrenza della protezione della banca dati ad ogni investimento “sostanziale” diretto ad integrare o modificare la stessa, giacchè è la portata qualificante di tale investimento a conferire alla banca dati esistente una nuova veste, che giustifica un nuovo periodo di protezione.

5. – Oggetto del quinto mezzo di ricorso è la denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 1, per avere la Corte di appello ritenuto che l’illecito concorrenziale consistente nell’imitazione servile potesse prescindere da una valutazione del carattere distintivo delle forme imitate e dall’accertamento di un rischio di confusione sull’origine del prodotto, potendo essere constatato anche in relazione a forme prive di capacità distintiva. E’ esposto che nel proprio atto d’appello la ricorrente aveva osservato come la tutela contro l’imitazione servile presupponesse che la forma fosse dotata di carattere distintivo, laddove le ventole di controparte non presentavano detta connotazione. La Corte distrettuale si era limitata ad osservare che il numero delle pale, la loro conformazione e il loro orientamento erano stati “imitati servilmente nelle caratteristiche estetiche e non solo funzionali”. In tal modo, il giudice dell’impugnazione aveva erroneamente inteso la tutela contro l’imitazione servile come una protezione concessa per la mera realizzazione del prodotto del concorrente, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo fosse dotato di forme caratterizzanti.

5.1. – Col sesto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.: la Corte di merito aveva, in particolare, omesso di motivare il proprio dissenso, valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, rispetto al parere espresso dal consulente tecnico a proposito dell’illecito consistente nell’imitazione servile. E’ spiegato che secondo il consulente tecnico nominato in primo grado le ventole di controparte presentavano banalità di forme, ma il Tribunale era andato di diverso avviso, senza esplicitare le ragioni del proprio dissenso; la Corte di appello si era poi limitata ad evidenziare che il consulente tecnico aveva escluso l’imitazione servile solo a causa del colore delle ventole (OMISSIS) e che tale elemento risultava invece irrilevante. Tuttavia, spiega la ricorrente, il colore era solo uno dei fattori considerati dal c.t.u., ben altri essendo i motivi per cui lo stesso ausiliario aveva ritenuto impossibile accordare tutela alla conformazione e alle caratteristiche delle ventole Multi-Wing.

5.2. – Il quinto e il sesto motivo, che possono scrutinarsi insieme, in ragione della contiguità delle questioni che pongono, non meritano accoglimento.

Vero è che in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall’art. 2598 c.c., n. 1 concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa (per tutte: Cass. 17 dicembre 2008, n. 29522). E’, però, altrettanto vero che la Corte di merito ha dato puntualmente atto della presenza, nei prodotti delle odierne controricorrenti, di forme individualizzanti. Si legge infatti nella sentenza impugnata (pag. 8) che le ventole della Multi-Wing “si distinguono nettamente dalle ventole prodotte da terzi concorrenti e presenti sul mercato italiano”.

La censura motivazionale su cui è imperniato il sesto mezzo di ricorso non può poi avere ingresso. Infatti, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Al contempo, la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per come riformulata, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). Non vale quindi opporre che la Corte di merito abbia mancato di dare puntualmente conto delle ragioni per le quali essa si sarebbe discostata dalle risultanze peritali, visto che – come si è detto – l’art. 360, n. 5, nel testo attuale, non attribuisce più rilievo all’insufficienza della motivazione; la denunciata omissione non rileverebbe, del resto, nemmeno ove la consulenza contenesse elementi di prova, giacchè il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito è fattispecie estranea alla previsione del novellato art. 360, n. 5 (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

6. – Con il settimo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 bis, comma 8 L. aut., per avere la Corte di appello irrogato sanzioni sulla base di una erronea interpretazione di questa norma. L’istante osserva, in proposito, come l’accoglimento del quarto motivo debba portare alla caducazione di tutte le sanzioni irrogate ad (OMISSIS) per violazione del diritto sui generis sulla banca dati non creativa.

6.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto non prospetta alcuna censura e si risolve nella rappresentazione delle conseguenze che sortirebbero dall’accoglimento del quarto mezzo di ricorso.

7. – L’ottavo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c. per avere il giudice del gravame irrogato sanzioni sul presupposto che l’imitazione servile, possa prescindere da una valutazione del carattere distintivo delle forme imitate e dall’accertamento di un rischio di confusione sull’origine. Il motivo censura inoltre la sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare il proprio dissenso, valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, rispetto al parere espresso dal consulente tecnico a proposito dell’illecito concorrenziale consistente nell’imitazione servile. E’ spiegato che per “ragioni corrispondenti a quelle esposte nel settimo mezzo di ricorso”, la sentenza impugnata dovesse essere annullata anche nella parte in cui aveva rigettato il motivo di appello della ricorrente contro la sua condanna al risarcimento dei danni per la suddetta imitazione servile.

7.1. – Tale motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte trattandosi del settimo motivo: l’istante, infatti, mira qui a evidenziare che la statuizione risarcitoria verrebbe meno ove fossero accolti (come non sono) il quinto e il sesto motivo di ricorso.

8. – Con il nono ed ultimo mezzo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.: la Corte di appello aveva infatti, a suo avviso, omesso di motivare il proprio dissenso, valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, rispetto al parere espresso dal consulente tecnico in ordine all’assenza di utile di (OMISSIS) con riferimento alla vendita delle ventole per cui è causa. Rileva che la Corte di merito aveva affermato che una condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 450.000,00 potesse ritenersi correttamente calcolata assumendo “come parametro gli utili realizzati da (OMISSIS) a seguito della vendita delle ventole”. Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado, era stata svolta una consulenza tecnica contabile volta specificamente a determinare gli utili tratti dall’odierna ricorrente dalla propria attività di vendita e il consulente aveva evidenziato come nel periodo di riferimento (OMISSIS) non avesse conseguito alcun utile, ma avesse piuttosto registrato delle perdite. Nella propria sentenza il giudice di appello non aveva spiegato perchè si fosse discostato in modo così clamoroso dalla valutazione dell’ausiliario tecnico, nè aveva indicato sulla base di quali fattori e di quali calcoli fosse stato ricostruito l’utile in questione.

8.1. – La censura non coglie nel segno, in quanto oppone alla sentenza una carenza motivazionale che non può essere più denunciata nella presente sede, giusta la novellazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

9. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

10. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e deve darsi atto che, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale in forza dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nela misura del 15% e oneri di legge; dichiara parte ricorrente tenuta a procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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