Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13543 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1198-2020 proposto da:

J.I.H., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LOREDANA TAURINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2241/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/10/2019 R.G.N. 892/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 2241/2019 la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da J.I.H., cittadina della (OMISSIS).

2. La sentenza è stata impugnata dalla richiedente asilo con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13.

2. Come già affermato da Cass. n. 15211 del 2020, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicchè deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

3. Nel caso in esame, questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegata al ricorso per cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente al “presente giudizio” e non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione della sentenza n. 2241/2019 della Corte di appello di Bari, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

4. Nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa (in tal senso, Cass. n. 15211 del 2020, cit.).

5. In definitiva, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

6. In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 e, in particolare, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. n. 32008 del 2019; v. pure Cass. 25435 del 2019).

7. Pertanto, va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 15 come novellato dalla L. n. 228 del 2012 a carico del difensore, avv. Loredana Taurino, trattandosi di attività processuale di cui il legale ha assunto esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Loredana Taurino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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