Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13543 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2270/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

DIELLE di DE LEONARDIS IMMACOLATA e DE LUCIA GENNARO SNC, D.

L.I., D.L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 15.1.08, depositata il 18/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in. persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria relazione nella quale si è proposta la trattazione in Camera di consiglio.

La sentenza C.T.R. qui impugnata, confermando quella di primo grado, ha ritenuto l’infondatezza della pretesa erariale.

Il primo motivo – che denuncia un vizio motivazionale – è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non contenendo la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (in tal senso, v. Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08; 8897/08; 4556/09).

Anche il secondo ed il terzo motivo non colgono nel segno, in quanto sono espressamente diretti avverso statuizioni della sentenza di primo grado, dovendosi, invece, ribadire che col ricorso in cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. N. 9963/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999; n. 5083/1998) e non anche, direttamente l’avviso di accertamento, o, come dichiaratamente nella specie, la sentenza di primo grado.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

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