Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13543 del 02/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13543
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28401-2013 proposto da:
LELI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati
GIUSEPPE TENCHINI e FABIO FRANCO, che la rappresentano e difendono
giusta procura speciale estesa a margine del controricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
– resistente-
avverso la sentenza n. 33/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE delle MARCHE, depositata il 19/04/13;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la società Leli a r.l. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 159/2/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IRAP IVA 2005 con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito imponibile prodotto dall’impresa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo mezzo si denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, “per carenza totale di motivazione e quindi per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2”, non avendo la C.T.R. illustrato le ragioni poste a fondamento dell’adottata decisione;
1.2. la censura è fondata;
1.3. la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il Giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 16736/2007);
1.4. in detto vizio di motivazione meramente apparente incorre, certamente, la decisione impugnata, che, a fronte dell’articolata proposizione dei motivi di gravame, quali riportati dalla ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso, secondo quanto precisato da Cass. Sez. Unite n. 7074/2017, con riferimento alle statuizioni rese dalla sentenza impugnata, si è limitata, senza riferire in alcun modo dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, a confermare la sentenza impugnata, riportando acriticamente le argomentazioni e deduzioni difensive delle parti proposte in primo grado;
1.5. la sentenza così resa è nulla, non consentendo di valutare se la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame dei motivi addotti a sostegno del gravame ritenuto infondato;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il primo motivo, assorbite le rimanenti censure, con conseguente cassazione della sentenza in ordine al motivo accolto e rinvio per nuovo esame alla CTR delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 24 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020