Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13543 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13958/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MICROAREA ENTERPRISE SOLUTIONS SRL” in persona legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO COLAIANNI, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/43/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REIONALE di MILANO del 19/03/2013, depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte: ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 65/17/2010 della CTP di Milano che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente “Microarea Enterprise Solutions srl” – ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA – IRPEF – IRAP relativa all’anno d’imposta 2005 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

La predetta CTR – dopo avere evidenziato che “dai tabulati dell’anagrafe tributaria prodotti dall’Ufficio impositore non si evince che la notifica della cartella impugnata sia stata preceduta dalla notifica del c.d. avviso bonario” – ha motivato la decisione ritenendo che la omessa previa comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione operata – come previsto del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 – costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale, “anche qualora l’iscrizione a ruolo abbia ad oggetto, come nel caso di specie, sanzioni ed interessi dovuti per l’omesso versamento di somme indicate nella dichiarazione”. La medesima CTR ha poi rilevato, per ciò che specificamente attiene all’iscrizione a molo delle somme richieste a seguito della liquidazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, che l’Agenzia non avesse prodotto sufficienti elementi “per dimostrare la legittimità dell’iscrizione a molo di alcuni importi non dovuti. Sebbene l’Ufficio abbia provveduto ad un primo parziale sgravio delle somme contestate, restano iscritti a ruolo alcuni importi illegittimamente pretesi”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5), la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione, atteso che il contribuente – non contestando in alcun modo la violazione accertata – ammetteva implicitamente di avere versato minori imposte rispetto a quanto dovuto.

La doglianza appare manifestamente fondata (e perciò assorbente di quella formulata nel successivo motivo di impugnazione), alla luce della pregressa e costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010; in precedenza, tra le altre Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4231 del 24/02/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11389 del 02/11/1995) secondo la quale: “L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3 (in materia di tributi diretti) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.

Che la medesima situazione si sia verificata nella specie di causa risulta (non già dalle sintetiche delucidazioni offerte dalla parte ricorrente, bensì) dalla stessa pronuncia impugnata, di cui è stata appunto trascritta la parte che concerne il rilievo della omissione, concernente proprio le “somme indicate in dichiarazione”, senza che possa rilevare a questo proposito (diversamente da come obietta parte controricorrente) che il controllo effettuato dall’Agenzia a riguardo delle somme non versate fosse manifestamente erroneo, tanto che la stessa Agenzia aveva poi operato uno sgravio parziale, errore che comunque non ha nulla a che vedere con le ragioni che sono a fondamento dell’invio del previo avviso, finalizzato a stabilire una interlocuzione in ordine ai motivi della divergente impostazione della dichiarazione e non già in ordine ai motivi del se e del quanto sia stato tardivamente o per nulla pagato.

Non resta che concludere che – sul punto – il ricorso di parte pubblica debba considerarsi fondato e la pronuncia impugnata sia da cassare, con conseguente rinvio al giudice del merito affinchè riesamini le questioni prospettate con il gravame. I motivi secondo e terzo restano assorbiti atteso che le considerazioni contenute nella pronuncia impugnata a riguardo del merito delle questioni controverse (e specialmente concernenti la dichiarazione del sostituto d’imposta) altro non possono considerarsi che un obiter dictum, avendo rilevanza assorbente – nel contesto delle ragioni su cui la pronuncia impugnata si fonda – la questione preliminare dell’illegittimità della cartella per l’omissione del previo invio dell’avviso (come dimostra anche la circostanza che il giudicante, dopo avere argomentato a siffatto proposito) è tornato a ribadire le ragioni per le quali ha ritenuto di annullare la cartella, e cioè la violazione della previsione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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