Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13542 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28772/2011 proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Val Gardena n. 3, presso l’avvocato De Angelis Lucio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giunti Paolo, giusta

procura speciale per Notaio dott. L.G.L. di Roma – Rep. n.

85.729 del 24.11.2011;

– ricorrente –

contro

Fallimento di T.L.;

– intimato –

avverso il decreto n. 35/2011 del TRIBUNALE di PRATO, depositato il

28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Prato, decidendo sull’opposizione proposta dalla Banca nazionale del lavoro nei riguardi dello stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.a.s. e dell’accomandatario T.R., ammetteva l’opponente al chirografo per l’ulteriore importo di Euro 253.536,80, ferma l’originaria ammissione per l’importo di Euro 150.284,49;

motivava la decisione affermando che il decreto ingiuntivo posto a base della domanda, non essendo stato munito della dichiarazione giudiziale di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non era opponibile alla procedura e, quindi, non era idoneo a dimostrare nè l’esistenza nè l’entità dei crediti insinuati;

secondo il tribunale i crediti detti, autonomamente bisognosi di prova in sede fallimentare, erano stati in effetti provati limitatamente all’importo sopra indicato, conforme agli insoluti attestati dalle contabili e agli interessi risultanti dal saldo conto; invece l’opponente non poteva essere ammessa per lo scoperto di conto corrente, essendosi limitata a depositare il mero saldaconto certificato dal funzionario bancario, privo di efficacia probatoria al di fuori del procedimento monitorio;

la Banca nazionale del lavoro ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati da memoria;

la curatela non ha svolto difese;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 641, 647, 650 e 656 c.p.c. e la mancanza di motivazione sul fatto della piena validità della notificazione del decreto ingiuntivo non seguito da opposizione, assumendo che il tribunale avrebbe erroneamente escluso il giudicato formatosi sul decreto suddetto a fronte della natura solo dichiarativa del provvedimento di cui all’art. 647 c.p.c.;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, atteso il diverso consolidato principio, da questa Corte affermato e col quale è consonante la pronuncia del tribunale di Prato, secondo cui in mancanza di opposizione il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (v. Cass. n. 1650-14; Cass. n. 2112-14; ma già Cass. n. 28553-11; Cass. n. 23202-13);

in sostanza il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, della suddetta dichiarazione, non avendo veste di giudicato, non è opponibile al fallimento;

l’odierno ricorso non prospetta concrete ragioni idonee a giustificare un mutamento di giurisprudenza;

col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 50 e degli artt. 119 e 161 T.u.b., nonchè la mancanza e comunque l’insufficienza della motivazione sul documento prodotto, la ricorrente censura la sentenza per aver affermato che era stato prodotto un “saldaconto” privo di ogni rilievo al di fuori del monitorio; mentre il saldaconto, appartenente alla disciplina di cui all’art. 102 dell’abrogata legge bancaria, era da aversi per sostituito nella disciplina del T.u.b. (art. 50) dall’estratto conto; in ogni caso lo stesso saldaconto, in base alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 6707-94, doveva dirsi munito di rilevanza probatoria anche al fuori del procedimento, salvo il prudente apprezzamento del giudice; in definitiva il giudice a quo non si era avveduto (1) che l’estratto in questione era stato rilasciato il 25-5-2010 ed era quindi disciplinato esclusivamente dal T.u.b., (2) che aveva registrato le operazioni per un intero anno e (3) che, in mancanza d’ogni specifica contestazione, esso aveva acquisito un’efficacia probatoria piena;

il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo;

per quanto concerne la doglianza che la prova del credito sarebbe stata fondata su un estratto conto riferente di movimenti di un intero anno, non contestato, è opportuno premettere che questa Corte, con indirizzo consolidato, va ripetendo che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va distinto l’estratto di saldaconto, identificante la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito, dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;

il saldaconto, infatti, riveste in sè efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, mentre l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (v. Cass. 2751-02; Cass. n. 14234-03; Cass. n. 21092-16);

il documento esaminato dal tribunale di Prato risulta esplicitamente indicato come “mero saldaconto certificato dal funzionario bancario”, sicchè la diversa allegazione della ricorrente, circa il fatto che si era trattato di un estratto conto (ritualmente comunicato e non contestato), è assertoria e in ogni caso si risolve nell’affermazione di un errore revocatorio;

peraltro la tesi sostenuta nel motivo è anche inutile perchè l’art. 50 T.u.b. è infondatamente richiamato a fronte dell’accertamento di fatto risultante dalla sentenza;

tale norma prevede che “la Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 c.p.c. anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”;

l’estratto conto può certamente costituire prova nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 1832 c.c., perchè fisiologicamente si presenta come un estratto analitico di tutti i movimenti del conto corrente e delle singole partite contabili giustificative della pretesa creditoria, alla ovvia condizione che, previamente comunicato, non vi sia stata contestazione circa la debenza delle somme dovute;

è vero che l’estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 Legge Bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell’art. 50 T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere;

non è men vero, però, che ove la banca – come il giudice del merito ha accertato nel caso specifico – abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un certificato di saldaconto, sebbene codesto non fosse già più idoneo a integrare la prova scritta del credito in sede monitoria, a niente serve opporre dalla stessa banca quanto previsto dalla norma del T.u.b.: quel certificato di saldaconto, nel giudizio a cognizione piena che si apre con l’opposizione al decreto ingiuntivo, non muta rilevanza probatoria per il sol fatto che il T.u.b. prevede che debba essere prodotto un estratto conto; e, ove il titolo sia stato ottenuto in base al certificato di saldaconto, tale certificato mantiene il consueto valore meramente indiziario, da sempre riconosciutogli (v. Cass. n. 6705-09; Cass. n. 26857-11).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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