Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13542 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1252/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

ESSE AUTO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 181/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di CAGLIARI – Sezione Distaccata di SASSARI del 2.10.07,

depositata il 21/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il ricorso appare manifestamente fondato.

La decisione impugnata non ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui l’abrogazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 6, ad opera del D.P.R. n. 695 del 1996, art. 5, comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purchè costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dal comma 4 dell’art. 75), ma non certamente l’attenuazione della regola sulla ripartizione dell’onere della prova (Cass. n. 3305/09; 6572/08; 10964/07; 4218/06). In particolare, In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ricade sul contribuente l’onere di dimostrare l’inerenza all’attività di impresa delle singole spese affrontate;

ed il giudice di merito nel valutare se questa prova sia stata fornita deve prendere in esame la funzione dei beni e dei servizi acquisiti, prescindendo dall’entità della spesa e dalla circostanza che i versamenti siano stati erogati ad un soggetto diverso dal contribuente, il quale abbia a sua volta provveduto alla acquisizione dei beni o alla organizzazione dei servizi. (Cass. n. 10257/08).

Si propone, pertanto, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in Camera di consiglio e accolto, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al capo impugnato;

e rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugna e rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna, per nuovo esame alla luce dei riferiti principi.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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