Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13542 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13784/2014 proposto da:

FONDAZIONE S.B., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE NAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO MARIA TABELLINI, ELISABETTA

ANGELA BELLOTTI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PAVIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 151/05/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 12/11/2013, depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Elisabetta Bellotti difensore della ricorrente che

si riporta alla memoria e chiede la fissazione in P.U..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha accolto l’appello del Comune di Pavia, appello proposto contro la sentenza n. 126/03/2012 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della “Fondazione S.B.” avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Pavia e relativo ad ICI per l’anno 2010, in relazione ad un immobile di proprietà della predetta Fondazione e che era stato ceduto in uso gratuito ad altro ente morale per l’accoglienza di studentesse meritevoli.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’assunto di parte contribuente (di esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), non poteva trovare accoglimento alla luce del potere concesso ai comuni (D.Lgs. n. 447 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. c), potere che il comune di Pavia aveva effettivamente esercitato, di stabilire che per gli immobili utilizzati da enti non commerciali il beneficio si applica alla sola condizione che gli immobili siano non solo utilizzati ma anche posseduti dall’ente medesimo, mentre nel caso in esame risultava che utilizzatore dell’immobile era una fondazione diversa da quella proprietaria dell’immobile.

L’Ente contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Amministrazione comunale non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (rispettivamente improntati alla violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la parte ricorrente da un canto si duole per avere il giudice del merito omesso di considerare che essa parte contribuente aveva eccepito che si fosse costituito in favore della fondazione che utilizzava l’immobile un vero e proprio diritto di usufrutto; d’altro canto si duole del fatto che il giudicante non abbia considerato che il menzionato art. 59, è una norma con finalità antielusiva, sicchè la sua applicazione nel caso di specie appariva “in aperta contraddizione con del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7”, essendo incontestato che la fondazione utilizzatrice dell’immobile godeva di tutti i requisiti per poter beneficiare dell’esenzione dell’ICI, con negazione concettuale dell’intento elusivo e sostanziale conservazione della destinazione originariamente impressa all’immobile, nel perseguimento di finalità sociali e culturali.

Il primo motivo di impugnazione appare manifestamente infondato, risultando dalla stessa trascrizione in atto di ricorso per cassazione del contratto con cui la parte contribuente ha concesso a terzi l’immobile qui in argomento che è stato stipulato un contratto di comodato gratuito, e perciò che la utilizzatrice possiede l’immobile per un titolo obbligatorio e non per un titolo reale, perciò stesso non potendolasi considerare soggetto passivo dell’ICI. Il secondo motivo di impugnazione appare inammissibile, alla luce dell’art. 360 bis c.p.c., giacche il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Sul tema si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3733 del 17/02/2010: “In tema di ICI, le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) ed i), non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell’ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell’una o dell’altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l’utilizzo degli immobili “de quibus” non risponda alle condizioni previste dalla legge per l’operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente”. In precedenza anche Sez. 5, Sentenza n. 18838 del 30/08/2006.

Anche nella specie di causa, il difetto del requisito imposto ex lege (dal combinato disposto del richiamato art. 59 e del regolamento comunale che ne ha fatto applicazione) pregiudica la possibilità di dare risalto ad altri elementi di natura soggettiva e finalistica, sicchè non vi è ragione alcuna di soffermarsi sugli argomenti per i quali la parte ricorrente assume violata la disciplina di legge.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza inammissibilità.

Roma, 15 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha insistito per la fondatezza dei motivi di impugnazione;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, ritiene insussistente (sia pure per fatto sopravvenuto) il presupposto su cui è fondata la proposta del relatore a riguardo del secondo motivo, e cioè l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale valorizzato, in ossequio al quale è prospettata l’applicazione dell’istituto dell’art. 360 bis c.p.c.. In realtà, innovando rispetto al panorama degli arresti antecedenti, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015 ha stabilito che: “In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente”. La pronuncia ora menzionata (nella decisione assunta dopo il deposito della trascritta relazione) identifica un più peculiare ambito di riferimento per la deroga al ribadito principio di cui è proposta qui l’applicazione, ambito caratterizzato dall’utilizzo dell’immobile da parte di “un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa”, ente che sia strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente che è titolare del diritto di proprietà sull’immobile medesimo.

La persuasività degli argomenti adoperati in detta pronuncia, che qui potrebbero essere solo replicati, e la circostanza che la fattispecie a cui essa si riferisce appare esattamente sovrapponibile a quella qui in esame (almeno secondo la allegazione propostane dalla parte ricorrente, allegazione avvalorata da specifici riferimenti documentali che onorano il canone di autosufficienza del ricorso per cassazione) inducono questa Corte a dare seguito al nuovo indirizzo ed a ritenere applicabile alla specie di causa il principio enunciato da Cass. 25508/2015, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rimessione al giudice del rinvio affinchè rinnovi l’apprezzamento dei fatti di causa e faccia applicazione ad essi del principio ridetto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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