Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13541 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 681-2020 proposto da:

S.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

DI SALERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

20/11/2019; R.G.N. 2330/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Salerno, con decreto emesso il 20.11.2019, ha rigettato il ricorso proposto da S.N., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Salerno aveva respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria.

2. Per la cassazione di tale decreto S.N. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

4. In prossimità dell’adunanza, il difensore del S. ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, rappresentando che la Commissione Territoriale di Salerno ha comunicato l’esito positivo del riesame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9 (conv. in L. n. 132 del 2018) subordinando il rilascio del relativo nuovo decreto alla rinuncia al ricorso per cassazione pendente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In limine, va rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. L’atto è sottoscritto dal rinunciante e dal suo difensore, ma non è stato notificato al Ministero dell’Interno.

2. A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (v, tra le più recenti, Cass. n. 14782 del 2018 e n. 13923 del 2019).

3. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

4. Non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè la causa di inammissibilità del ricorso (per effetto della intervenuta rinuncia) è sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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