Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13541 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1164/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO Claudio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZIZZO GIUSEPPE, giusta

procura speciale per atto Notaio Maria Antoniani di Gela

dell’8/10/2009, rep. n. 17238, allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 81/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA del 25/06/07,

depositata il 12/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Zizzo Giuseppe, difensore della resistente che

insiste per il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che – nell’ambito di giudizio in tema di accertamento di reddito di partecipazione ad una s.a.s., intercorso nel presente giudizio nei confronti di uno solo dei soci – ha respinto l’appello dell’Ufficio.

Il contribuente non si è costituito.

Vertendosi in tema di controversia incidente su accertamento di reddito di partecipazione a carico di soci di società di persona, occorre rilevare la nullità del giudizio di appello che risulta non essersi svolto a contraddittorio integrato nei confronti della società e di tutti i soci, nei confronti dei quali risulta invece instaurato diverso giudizio.

Deve, invero, farsi applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale la unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica, delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Alla luce degli esposti rilievi, si propone, pertanto, che il ricorso sia trattato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e che l’impugnata decisione sia cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, che procederà all’integrazione del contraddittorio secondo le indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU..

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, l’impugnata decisione va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, che procederà all’integrazione del contraddittorio secondo le indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.”.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

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