Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13540 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23325/2011 proposto da:

M.C., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Bruno Buozzi n. 36, presso l’avvocato Martuccelli Carlo,

rappresentato e difeso dagli avvocati Guzzeloni Massimo, Petrara

Teodosio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Edificatrice Garibaldina Società Cooperativa in Liquidazione Coatta

Amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori, elettivamente

domiciliata in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n.154, presso

l’avvocato Giuliano Luigi, rappresentata e difesa dall’avvocato De

Naro Papa Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LODI, depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Con decreto del 17/5-7/7/2011, il Tribunale di Lodi ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al primo motivo dell’opposizione allo stato passivo del fallimento della Edificatrice Garibaldina soc. coop. in l.c.a., proposta da M.C. e nel resto ha ammesso l’opponente per la somma di Euro 84.928,17 in privilegio, ex art. 2751 bis c.c., n. 2.

In sintesi, il Tribunale ha ritenuto provato che solo una parte delle somme dovute all’arch. M. era divenuta esigibile negli ultimi due anni dell’opera professionale svolta per la cooperativa sino al gennaio 2005, e specificamente ha riconosciuto per il disciplinare d’incarico del 30/10/2001 (San Zenone al Lambro), il privilegio per la somma di Euro 29.128,17, vista la data di protocollo della richiesta del certificato di agibilità; per il disciplinare del 1/6/2002 (Chignolo Po), il privilegio per l’importo di Euro 35.000,00, visto l’inizio dei lavori dopo il rilascio delle autorizzazioni edilizie, nonchè il credito di Euro 35.000,00; per il disciplinare del 14/10/2002 (Casaletto Lodigiano), solo per l’importo pari al 20% del credito complessivo, non avendo la parte provato che fosse terminata la struttura dopo il gennaio 2005.

Il Giudice del merito ha ritenuto di non riconoscere il privilegio per il credito di cui al disciplinare d’incarico del 14/10/2002 (San Giuliano Milanese-loc.Carpianello), per non avere il M. provato la consegna delle pratiche dopo il gennaio 2005 nè che l’atto di assegnazione fosse divenuto definitivo successivamente al gennaio 2005(l’unica prova orale era inammissibile ed inidonea a riguardo).

Ricorre avverso detta pronuncia il M., facendo valere due motivi di ricorso.

La Procedura si difende con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

Col primo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, sostenendo che il Tribunale ha considerato quando i crediti sono divenuti esigibili, e quindi i pagamenti scaduti nel biennio, omettendo di considerare la natura unitaria e non frazionata degli incarichi; che invece l’indicazione degli stati di avanzamento lavori nei contratti è riferita ai pagamenti e prescinde dalla natura della prestazione professionale (l’arch. M. era stato incaricato della progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, del certificato di regolare esecuzione, della coordinazione per la sicurezza e delle pratiche catastali relative al complesso residenziale di San Zenone al Lambro); che l’accordo delle parti per pagare il corrispettivo in momenti diversi era inteso solo a dilazionare l’importo totale e non a determinare la natura della prestazione e che il momento a cui fare riferimento non è la scadenza delle rate, ma la data in cui la Cooperativa non è più stata in grado di pagare gli onorari per le prestazioni professionali, e quindi la data di invio della richiesta del 17/1/07, da cui l’ammissione del credito di Euro 58.256,34 al privilegio e non solo di Euro 29.128,17, in relazione al punto 1) della decisione.

Col secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, in relazione al punto 3) del decreto, per non avere il Tribunale ammesso al privilegio il credito di Euro 18.400,00, per il solo fatto che il pagamento era previsto alla consegna; in relazione al punto 4) del provvedimento indicato, per la mancata ammissione al privilegio dell’intero credito, per avere il Giudice del merito fatto riferimento alle modalità di pagamento e non alla natura della prestazione.

I due motivi di ricorso pongono la stessa questione di diritto, e vanno valutati unitariamente.

Il Tribunale di Lodi, richiamato l’orientamento di legittimità e puntualizzata la differenza del caso in esame da quello relativo all’attività professionale dell’avvocato, il cui “diritto al compenso non risulta liquido ed esigibile prima del completo espletamento del mandato”, ha considerato quando erano divenuti esigibili i crediti dell’architetto M. e se rientravano nel biennio, considerato che era incontestata la prestazione di attività di questi sino al gennaio 2017.

Di contro a detta ricostruzione, il ricorrente sostiene che, trattandosi di prestazioni unitarie e non frazionate, occorre considerare la data in cui è cessata la prestazione, considerando il biennio avuto riguardo alla data in cui la Cooperativa non è più stata in grado di pagare (invio della richiesta del 17/1/07) e a riguardo richiama l’orientamento di questa Corte formatosi in relazione ai compensi del professionista avvocato, come chiaramente enunciato nella pronuncia del 27/2/2001, n. 2238, che, dando continuità all’indirizzo meno recente, ha stabilito la spettanza del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2 all’avvocato per tutte le prestazioni conclusesi nell’ultimo biennio di attività per conto del cliente, ove si tratti del medesimo incarico, evidenziando come il “carattere unitario ed inscindibile della prestazione e la mancanza di liquidità ed esigibilità del diritto al compenso, per l’impossibilità di determinarlo prima del completo espletamento del mandato professionale o della sua definizione per altre ragioni, non consentano infatti di ritenere “dovute” in un momento precedente le retribuzioni del professionista, il cui onorario peraltro non può prescindere da una valutazione globale dell’attività svolta ed al quale possono essere riconosciuti quindi solo anticipi sulle spese ed acconti sul compenso”.

Detto principio è stato riaffermato nelle successive pronunce del 24/9/2004, n. 19236, del 10/8/2007, n. 17640, del 3/9/2009, n. 19125, del 13/5/2011, n.10658(che ha però affermato che tale principio si riferisce al solo onorario e non si estende ai diritti, atteso che questi ultimi vanno liquidati secondo la tariffa vigente alla data del compimento delle singole prestazioni); la successiva pronuncia del 28/1/2014, n. 1740 si è espressa, sempre in relazione all’attività professionale dell’avvocato, nel caso di plurimi incarichi, ritenendo che il termine temporale degli “ultimi due anni di prestazione” previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., vada riferito al complessivo rapporto professionale, per cui restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto; detto principio è stato ribadito nella sentenza del 14/10/2015, n. 20755, in relazione peraltro all’attività di progettazione del professionista, senza invero approfondimento dell’applicazione anche per tale ipotesi del principio affermato per l’attività dell’avvocato.

Dette due ultime pronunce citate si sono pertanto espresse in relazione all’esclusione del privilegio per gli incarichi conclusi prima del biennio, e tale specificità delle decisioni induce a ritenere quale sostanziale obiter l’affermazione della ricorrenza del privilegio in linea generale, in presenza di pluralità di incarichi professionali.

Ciò posto, riaffermata la specificità dell’indirizzo affermatosi in relazione all’attività professionale dell’avvocato, e ribadito che tale orientamento poggia sulla necessità di “coordinare la norma sul privilegio con le disposizioni che disciplinano la determinazione del compenso e fissano il momento genetico, rendendolo esigibile”(così in motivazione la pronuncia citata 2838/2001), va rilevato che nel caso che qui interessa le specifiche previsioni contrattuali prevedevano quando sarebbero divenuti esigibili i crediti relativi alle singole prestazioni, come rilevato dal Tribunale, che ha richiamato a riguardo le singole clausole, nè potrebbe considerarsi in ogni caso, a prescindere dalla genericità, il riferimento al disposto contrattuale che il ricorrente opera per provare “l’inscindibilità dell’obbligazione” solo in sede di memoria, che, come è noto, svolge solo funzione illustrativa del ricorso e non può integrarne il contenuto.

Nè potrebbe ritenersi sufficiente la sola natura dell’attività, accompagnata dal requisito temporale, per ritenere perfezionata la fattispecie che l’art. 2751 bis c.c., n. 2 affida alla precipua indicazione delle “retribuzioni dei professionisti…dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.

Ed alle specifiche previsioni contrattuali si è attenuto il Tribunale, nell’individuare il momento in cui sono divenuti esigibili i crediti per le prestazioni relative ai singoli disciplinari.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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