Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13540 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13540 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comy9i.c5i.
Roma,1/ /
Il Presidente
Dott. Mario Adam
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
iL
G6LA
……….
. …
2013
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ct. 42074/10 (Avv. C. M. Pisana)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 2525/11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
COFIX S.r.l.
in punto
annullamento della sentenza n. 190/28/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma.
PREMESSO
Che con nota del 26.06.12 n. 86246/12
la Direzione Provinciale di II di
Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione
della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte
le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 17.01.13
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale