Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13540 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 18/05/2021), n.13540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17736-2018 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO;

– ricorrente principale –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

1/E, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

ALITALIA S.P.A. LINEE AEREE ITALIANE IN AMMINISTRAZIONE STRORDINARIA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’Avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.);

– controricorrente – ricorrente principale –

avverso la sentenza n. 4698/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2017 R.G.N. 860/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e ricorso incidentale;

udito l’Avvocato PAOLA PIGNATARO, per delega Avvocato MARCO MARAZZA;

udito l’Avvocato CLAUDIO RIZZO;

udito l’Avvocato VALERIO PORCHERA, per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10189/2013, ha dichiarato illegittimi i termini apposti alla durata dei contratti stipulati da F.A. con Alitalia Team S.p.A. e successivamente con Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. a partire dal primo di essi, avente decorrenza dall’8 giugno 2000; ha conseguentemente dichiarato la sussistenza fra il lavoratore e AlitaliaLinee Aeree Italiane S.p.A., nel frattempo posta in amministrazione straordinaria, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza nonchè il diritto del F. al riconoscimento della corrispondente anzianità di servizio nella qualifica e con le mansioni di assistente di volo ed agli aumenti periodici previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

2. La Corte di appello di Roma, pronunciando sulle impugnazioni di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria e del F., il quale lamentava l’omessa pronuncia sulle domande di accertamento e condanna avanzate nei confronti di CAI Compagnia Aerea Italiana S.p.A., dichiarava, con sentenza n. 4698/2017, pubblicata l’11 dicembre 2017, in parziale accoglimento del gravame del lavoratore e in parziale riforma della sentenza di primo grado, il diritto dello stesso al riconoscimento di un’anzianità di servizio alle dipendenze di CAI a decorrere dall’8 giugno 2000, limitatamente ai periodi lavorati, con la condanna della società a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto di tale maggiore anzianità di servizio.

2.1. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di incompetenza del giudice del lavoro e ogni altro motivo di appello proposto da Alitalia – Linee Aeree Italiane in amministrazione straordinaria, ha ritenuto fondato il diritto del lavoratore al riconoscimento dell’anzianità pregressa da parte di CAI, posto che quest’ultima si era obbligata, sottoscrivendo l’accordo sindacale 31 ottobre 2008, ad attribuire a ciascun lavoratore assunto, tra quelli appartenenti al personale navigante di cabina (come il F.), l’anzianità maturata presso l’azienda di provenienza e il trattamento economico corrispondente a quello previsto per il numero di anni di anzianità riconosciuti presso ciascuna azienda del gruppo Alitalia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

2.2. La Corte ha poi osservato come una diversa soluzione si sarebbe posta in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori a termine rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato stabilito dalla Direttiva n. 1999/70/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Compagnia Aerea Italiana S.p.A. con tre motivi.

4. Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.

5. Ad entrambi i ricorsi ha resistito il F. con controricorso.

6. Compagnia Aerea Italiana ha depositato controricorso al ricorso incidentale di Alitalia e tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

7. La causa, già chiamata all’adunanza camerale del 16 aprile 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. per avere la Corte di appello imputato alla Compagnia Aerea Italiana S.p.A. il diritto alla maggiore anzianità del lavoratore presso Alitalia S.p.A. Linee Aeree Italiane sebbene il rapporto di lavoro del F. con la ricorrente fosse sorto sulla base di un autonomo titolo contrattuale e non per subentro in un rapporto di lavoro già in essere.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’interpretazione dell’Accordo 30/10/2008 sul trattamento applicabile al personale già dipendente da società del Gruppo Alitalia, non avendo la Corte di appello considerato che, alla stregua del chiaro tenore letterale dello stesso Accordo, oltre che della sua finalità, l’unica anzianità rilevante ai fini dell’assunzione presso il nuovo soggetto giuridico era quella riconosciuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro con Alitalia – Linee Aeree Italiane.

3. Con il terzo viene dedotta violazione e falsa applicazione della Direttiva CE 28 giugno 1999, n. 70, non potendosi configurare – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.

4. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale Alitalia S.p.A. – Linee Aeree Italiane in Amministrazione Straordinaria, deducendo la violazione del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 36 e 13 e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52 e 54 censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la competenza del giudice fallimentare a conoscere della domanda.

5. E’ prioritario, sul piano logico-giuridico, l’esame del ricorso incidentale.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. La Corte di appello di Roma ha invero correttamente aderito al consolidato principio, secondo il quale, in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale): per le prime deve, infatti, riconoscersi la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui sì rinviene l’attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cass. n. 19271/2013; conformi, fra le molte: n. 15066/2017; n. 13877/2004).

6.2. Nel caso di specie, il lavoratore ha proposto una domanda di accertamento della nullità dei termini apposti ai diversi contratti succedutisi nel periodo 2000-2007, con il conseguente riconoscimento del diritto ad una maggiore anzianità di servizio.

6.3. Nè è dato configurare domande di accertamento meramente strumentali ad una pronuncia di condanna, perchè – come espressamente accertato dalla Corte – “avanzate anche allo scopo di ottenere un più favorevole trattamento di cassa integrazione commisurato alla maggiore retribuzione di anzianità dovuta e oltre che la possibilità di fare valere una maggiore anzianità nei confronti dell’attuale datore di lavoro del F., l’appellata Cai”, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di radicamento della competenza del giudice fallimentare (cfr. sentenza impugnata, p. 4).

7. Premesso che i tre motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente per connessione, anche il mezzo di impugnazione di Compagnia Aerea Italiana S.p.A. risulta infondato.

7.1. La Corte di appello ha, in primo luogo, ritenuto che l’Accordo del 31 ottobre 2008 stabiliva chiaramente “pur nell’ambito di un’assunzione avvenuta in modo autonomo e con soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal F. con Alitalia Lai, un collegamento funzionale con l’anzianità precedentemente maturata dal lavoratore alle dipendenze di Alitalia Lai” (cfr. sentenza impugnata, p. 10).

7.2. Tale lettura dell’Accordo non risulta adeguatamente censurata dalla ricorrente, posto che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 28319/2017).

7.3. Risultano altresì generiche le censure rivolte a quella parte della motivazione della sentenza (cfr. pp. 11-12) in cui la Corte di appello – richiamata la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e pronunce della Corte di Giustizia UE – ha considerato che il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata dal lavoratore presso Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., in virtù dei contratti a termine in precedenza stipulati, “risulterebbe comunque nulla” ex art. 1419 c.c., comma 2, “per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria nonchè, nella parte in cui preclude al lavoratore la possibilità di usufruire, alla pari degli altri dipendenti a tempo indeterminato di Cai, del più favorevole trattamento economico collegato alla maggiore anzianità maturata, anche del principio di non discriminazione espressamente sancito dal legislatore nazionale dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6”, norma peraltro neppure oggetto di denuncia con il terzo motivo di ricorso.

8. In definitiva, devono essere respinti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale.

9. Regolamento delle spese come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del F., avv. Claudio Rizzo, come da sua dichiarazione e richiesta.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si deve infine dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale; respinge altresì il ricorso incidentale; condanna la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S., in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell’avv. C. Rizzo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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