Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13540 del 01/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13712-2014 proposto da:

C.M.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RAGUSO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 348/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 25/10/2013, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Giuseppe Raguso difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Potenza ha respinto l’appello di C.F. –

appello proposto contro la sentenza n.162/03/2011 della CTP di Potenza che aveva già respinto il ricorso proposto dalla predetta parte contribuente – ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IVA anno 2005 adottato sul presupposto che fossero inesistenti alcune fatture di acquisto da tale “Genercredit srl” di beni strumentali che il C. aveva a sua volta venduto a tale “General Tractor srl” (che era poi risultata essere priva di sede e struttura), appunto perchè simulanti operazioni finalizzate al solo fine di procurare finanziamenti e benefici fiscali in frode della procedura disciplinata dalla L. n. 1329 del 1965 (c.d. Legge Sabatini). La menzionata CTR ha preliminarmente osservato che la complessa operazione si prestava ad una valutazione di fittizietà già per il fatto che l’oggetto di essere erano beni usati e non nuovi (come invece avrebbero dovuto essere secondo la disciplina della menzionata legge di agevolazione). D’altronde, era mancata anche la prova, incombente sulla parte contribuente, della congruità del corrispettivo di vendita, sicchè l’operazione doveva ritenersi “quanto meno parzialmente non corrispondente al reale”, nel senso che il bene era stato sopravalutato allo scopo di creare il presupposto per il finanziamento sperato. Benvero, la nozione di operazione inesistente corrispondeva al presupposto di “ogni possibile divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale”, per la cui evidenza soccorreva anche l’elemento della incoerenza tra le date riportate nelle fatture, dalle quali risultava che il C. avesse acquistato i beni prima ancora di averli venduti alla Generaltractor e che quest’ultima li avesse rivenduti alla Generalcredit. La stessa richiesta di parte contribuente ai fini della inapplicabilità delle sanzioni (per il difetto dell’elemento soggettivo) non poteva essere accolta perchè la complessità dell’operazione costituiva già di per sè prova della consapevolezza da parte del contribuente della illegittimità della propria condotta.

La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia non si è difesa, salvo la tardiva costituzione ai fini di conservare la facoltà di partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (centrati, rispettivamente, sulla violazione dell’art. 2041 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19) la parte ricorrente si duole – sotto due prospettive diverse – della qualificazione di inesistenza attribuita all’operazione in questione (con conseguente indebito arricchimento in favore dell’Amministrazione finanziaria per non avere esso contribuente potuto applicare la detrazione dell’IVA assolta) e della applicazione di una sanzione, nonostante facesse difetto una espressa norma utile a consentire sia la prima che la seconda delle due anzidette conseguenze. Essendosi trattato di una operazione di “Sale & Sale Back o di retrovendita”, non vi sarebbe stata ragione per negare il diritto alla detrazione, in difetto di una norma che sanzioni espressamente di nullità un’operazione siffatta.

Entrambi i motivi (da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione) appaiono infondati.

Ed invero, è indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte quello secondo il quale:”In tema d’IVA, in attuazione del principio di cartolarità posto a base del sistema impositivo va escluso il diritto alla detrazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti (nella specie, generate da una truffa ai danni del cessionario), non assumendo rilievo che il cessionario abbia versato al cedente l’ammontare del tributo sulla base della regolarità formale dell’operazione dal punto di vista contabile e fiscale, atteso che l’imposta è dovuta ogniqualvolta la fattura sia emessa, seppure per un’operazione non avvenuta o non avvenuta nei termini in essa descritti” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12111 del 10/06/2015).

Nella specie di causa, l’accertamento del giudice del merito in ordine agli elementi presuntivi utili a integrare la insussistenza materiale dell’operazione (nell’ottica dell’almeno parziale divergenza tra la realtà commerciale e l’espressione documentale) è rimasto incontestato, mentre la doglianza di parte ricorrente si incentra sulle ingiuste conseguenze derivanti dalla anzidetta qualificazione in punto di indetraibilità dell’IVA assolta. Si tratta di doglianza che è puntualmente smentita dall’indirizzo giurisprudenziale or ora menzionato, al quale null’altro è da aggiungersi ai fini di sostenere la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione.

Con i motivi terzo, quarto e quinto (privi di una chiara riconducibilità ad una delle tipologie di vizi elencati nell’art. 360 c.p.c.) la parte ricorrente evidenzia che tra la contabilità del cedente (la Generalcredit spa) e quella del cessionario (esso C.F.) non esisteva nessuna discordanza contabile, risultando perciò conforme al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 il diritto alla detrazione IVA da parte di esso C. medesimo; evidenzia che spetterebbe all’Amministrazione finanziaria dimostrare che le operazioni fatturate non sono mai state poste in essere (mentre nella specie di causa l’Amministrazione si era limitata a formulare generiche congetture); evidenzia ancora che nella specie di causa non poteva considerarsi realizzato il presupposto della “falsa fatturazione, in quanto l’operazione commerciale è effettivamente avvenuta”.

Anche questi motivi di impugnazione appaiono inammissibilmente formulati e se ne propone il rigetto.

Infatti, in ciascuno di essi la parte qui ricorrente si duole sostanzialmente dell’esito della controversia, censurando liberamente le conclusioni a cui il giudice del merito è pervenuto, senza una specifica correlazione con gli argomenti su cui la sentenza si fonda e senza avere chiaramente identificato le ragioni dell’errore che il giudicante avrebbe commesso.

Siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione impugnata (nel difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c.) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione, così come inveratasi nella norma dell’art. 360 c.p.c..

A tal proposito, basta qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una finzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).

Con il sesto motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4; art. 6, comma 6 nonchè sulla violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1) la parte ricorrente – premesso che la legge prevede l’irrogabilità delle sanzioni amministrative tributarie solo se la condotta è caratterizzata da dolo o colpa – si duole del fatto che (non essendo nella specie di causa in alcun modo prevista da disciplina di legge la illegittimità dell’operazione posta in essere) non avrebbe potuto essere a ciò applicata alcuna sanzione.

Il motivo di impugnazione si palesa manifestamente infondato: ed invero la sanzione irrogata è strettamente correlata al fatto che sia stata effettuata una detrazione indebita di IVA e non al fatto che il negozio stipulato sia astrattamente valido nell’ottica civilistica. Da ciò la conseguenza che l’elemento psicologico che costituisce presupposto di punibilità è da correlarsi alla consapevolezza della realizzazione di un’operazione cui la legge ricollega la ridetta indetraibilità, ciò che è la stessa parte ricorrente a riconoscere allorchè ammette di essere stata perfettamente consapevole della natura giuridica e della ragion pratica dell’operazione che è stata concretamente posta in essere.

Con il settimo motivo di impugnazione (centrato sulla omessa “applicazione del favor rei in mancanza di dolo o colpa e/o mancato danno procurato all’erario”) la parte ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis nella parte in cui sancisce la non punibilità delle violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”, principio che i giudici tributari avrebbero dovuto applicare anche in difetto di domanda di parte, ai sensi del predetto D.Lgs., art. 3.

Il motivo di impugnazione appare manifestamente infondato, siccome emerge dal fatto stesso che è la parte ricorrente a dichiarare di avere effettuato la detrazione di IVA che è stata ritenuta indebita, da ciò verificandosi quella “incidenza” sul versamento del tributo che impedisce di qualificare meramente formale la violazione contestabile.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità e manifesta infondatezza.

Roma, 10 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, attese le modalità con cui la parte vittoriosa si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA