Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1354 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento Lucana Perforazioni s.r.l., in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 22, presso

l’avv. Carla Olivieri, rappresentato e difeso dall’avv. D’ONOFRIO

Giovanni, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 62/2/07 del 25/7/07.

Udito l’avv. Domenico Padula per delega dell’avv. D’Onofrio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro l’atto di diniego di rimborso delle somme versate a titolo di condono L. n. 413 del 1991, ex art. 62 bis.

Il fallimento intimato resiste con controricorso.

Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i cinque motivi, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente lamenta come erronea l’affermazione, su cui le sentenza di merito si fondano, secondo cui l’istanza di rimborso di somme versate a titolo di condono non sarebbe soggetta al termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, bensì al solo termine di prescrizione decennale.

Il ricorso è fondato, pur se sulla base di considerazioni non del tutto coincidenti con quelle esposte dalla ricorrente.

Premesso che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, e, ora, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g, e art. 21, comma 2) (tra le tante, Cass. 15840/06), va considerato, da un lato, che non può negarsi la natura tributaria del pagamento di somme a titolo di condono, e, dall’altro, che è tuttavia erroneo, nella specie, il richiamo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, trattandosi non di imposte dirette ma di IVA ed essendo perciò applicabili del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2, che prevedono che l’istanza di rimborso sia presentata entro i due anni dal pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

La sentenza impugnata, ispirata al diverso principio di diritto secondo cui l’istanza di rimborso sarebbe soggetta al solo termine prescrizionale, va pertanto cassata.

Risultando dalla sentenza impugnata che il presupposto per la restituzione si è verificato il 7/11/97, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo, risultando tardiva l’istanza di rimborso, presentata il 24 aprile 2003”;

che il controricorrente ha presentato una memoria; che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare il fallimento al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il fallimento al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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